Stampa&tributi del 02 agosto 2023

Riforma in vista anche per i tributi locali: come cambieranno. Rifiuti, il Consiglio di Stato boccia le tariffe Arera per i gestori integrati. Un prelievo “ancora” in cerca di autore: Il Canone unico Patrimoniale

#dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre

**

Riforma in vista anche per i tributi locali: come cambieranno

Mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali; assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale; razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali semplificando gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento a carico dei contribuenti; rivedere il sistema sanzionatorio. Nel Ddl delega per la riforma fiscale trovano spazio anche i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province. La Commissione Finanze del Senato ha reintrodotto, con alcune modifiche, le disposizioni che erano state stralciate dal testo originario della legge delega. Nel Ddl di delega al Governo per la riforma tributaria, in sede di approvazione in Commissione Finanze del Senato, è stato inserito un articolo con specifica delega per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province.

Rifiuti, il Consiglio di Stato boccia le tariffe Arera per i gestori integrati

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/2023, ha dichiarato illegittima la parte del sistema tariffario Arera che si applica ai soli “gestori integrati” e che riguarda la copertura dei costi per le attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici, dal momento che assumerebbe connotati anticoncorrenziali. Secondo il Consiglio di Stato, la metodologia in questione è « idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell’ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato…) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale “rimborso” dall’incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance; mentre gli altri soggetti imprenditoriali che operano autonomamente nel mercato a valle dell’avvio a riciclo e recupero della raccolta differenziata della plastica, occupandosi della selezione e trattamento dei rifiuti in plastica provenienti da RSU (…), percepiscono il solo corrispettivo ritraibile dalla contrattazione di mercato in esito alla loro attività

Un prelievo “ancora” in cerca di autore: Il Canone unico Patrimoniale

di Tommaso Ventre

Le questioni affrontate attengono tanto aspetti procedurali e formali quanto aspetti sostanziali.In entre gli ambiti risultano di interesse le due recenti sentenze TAR Lombardia nn. 01848/23 e 01850/23. In relazione agli aspetti procedurali e formali i giudici amministrativi ritengono in primo luogo dovuto il prelievo sulla componente pubblicitaria sulla base della sola disponibilità dell’autorizzazione (sufficiente a far scattare il prelievo) a prescindere dall’effettivo utilizzo, ponendosi in linea con la pregressa e copiosa giurisprudenza di cassazione in materia di icp ed in secondo luogo lo ritengono modulabile con riferimento a fattispecie (ad esempio, la pubblicità luminosa) non specificamente contemplate nella legge n. 160/2019. Su questo aspetto se prendiamo il comma 825 dell’art. 1 della l. 160/2019 la norma stabilisce che il canone “è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. Il tenore letterale, ad una prima lettura, pone l’interprete di fronte alla commisurazione del prelievo indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi in base alla “sola” superficie complessiva del mezzo pubblicitario. Il Tar invece ritiene che sia legittima “la commisurazione del canone all’estensione della superficie ove gli stessi sono apposti, e dunque all’impatto visivo che detta comunicazione produce sul pubblico, indipendentemente dal tipo di messaggio veicolato, e dunque in termini non legati all’oggetto che viene pubblicizzato e/o al contenuto dell’annuncio diffuso”. In questa prospettiva il legislatore ha inteso valorizzare nel complesso l’efficacia comunicativa del messaggio ed è indubbio che un messaggio luminoso abbia una capacità attrattiva maggiore di uno che non lo sia e quindi possa/ debba scontare una tariffa maggiorata. Si tratta di un canone interpretativo importante che riallinea la “disparità” di commisurazione prevista dal legislatore che invece per le occupazioni ha previsto al comma 824 dell’art. 1 della l. 160/2019 la modulabilità “in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata”

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=ye-300dztso

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu