Stampa & Tributi del 31 Luglio 2024

Nuovi dubbi per i tributi locali dalla riforma delle sanzioni tributarie. Con la notifica al curatore e non al fallito, l’atto è solo inefficace non nullo. I 40 anni dell’Esperto risponde: Residenze e dimore distinte: ai coniugi doppio sconto Imu.

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Nuovi dubbi per i tributi locali dalla riforma delle sanzioni tributarie

di Stefano Baldoni

Il decreto contiene diverse novità che incidono anche sulla gestione dei tributi locali. In particolare, sono tre le questioni che meritano di essere affrontate. In primo luogo, l’articolo 2 del decreto riduce la misura della sanzione per omesso, insufficiente o tardivo (oltre 90 giorni) versamento, dal 30% al 25%. L’articolo 5 stabilisce che le disposizioni degli articoli 2,3 e 4 del Dlgs si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La disposizione, secondo anche quanto si desume dalla relazione tecnica al decreto, non contiene alcun rinvio espresso al principio del favor rei, contenuto nell’articolo 3 del Dlgs 472/1997, in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia definitivo. Ciò sembra far ritenere che questo principio non si applichi e che quindi le nuove misure sanzionatorie trovino applicazione solo alle violazioni commesse dal 1° settembre prossimo e non anche a quelle commesse prima di tale data e non contestate con provvedimenti divenuti definitivi. Questione che merita più di una riflessione. Altra novità di rilievo è la modifica apportata alla disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni. In base alla previsione dell’attuale articolo 12 del Dlgs 472/1997, è assoggettato a una sanzione unica chi si trovi nella situazione del concorso formale omogeneo, quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione, del concorso formale eterogeneo, quando con una sola azione od omissione si violano diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero del concorso materiale di violazioni formali, allorquando si commettono più violazioni formali della stessa disposizione, anche con più azioni od omissioni. Inoltre, il cumulo giuridico si applica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12, quando, anche in tempi diversi, si commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (progressione). Il Dlgs 87/2024 ha stabilito che il concorso materiale di violazioni si verifica quando si commettono più violazioni della medesima disposizione, anche non più meramente formali. Inoltre, va rammentato che il comma 5, dell’articolo 12, stabiliva che, quando le violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione unica

Con la notifica al curatore e non al fallito, l’atto è solo inefficace non nullo

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

In caso di fallimento, l’ufficio non è obbligato a notificare, a pena di nullità, l’avviso di accertamento anche al fallito, oltre che al curatore. La mancata notificazione al fallito, pertanto, non comporta, nei confronti di quest’ultimo, la decadenza del potere di controllo ma unicamente l’inefficacia dell’atto. Questa l’interessante precisazione della sentenza n. 21333 depositata il 30 luglio dalla Corte di Cassazione che ha tra l’altro confermato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11287/2023, in ordine alla legittimazione processuale del fallito.

I 40 anni dell’Esperto risponde: Residenze e dimore distinte: ai coniugi doppio sconto Imu

di Pasquale Mirto

A seguito della sentenza 209/2022 della Corte costituzionale, per abitazione principale s’intende quella dove il soggetto passivo ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale. Pertanto, se i coniugi risiedono e dimorano abitualmente in due immobili distinti siti nello stesso comune, entrambi saranno esenti da Imu.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=QsqKtIcO_S8

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu