La Manovra potenzia gli incentivi alla riscossione dei tributi locali. Riscossione, più incentivi agli uffici nel calcolo tornano anche i residui. Ma i premi anti-evasione restano leggeri. Cartelle, fino a 120mila euro dilazione senza prova della crisi.Ipoteca, risarcimento con onere. Sì alle ganasce fiscali esagerate. Multe stradali, si rafforza lo scambio di dati tra i Paesi UE. Notifica inesistente da Pec non censita. Servizio idrico integrato, per il depuratore inefficiente il gestore non può pretendere la tariffa.
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La Manovra potenzia gli incentivi alla riscossione dei tributi locali.
La manovra potenzia gli incentivi alla riscossione dei tributi locali. L’art. 1, comma 779) introduce nella disciplina delle premialità per l’attività di recupero di entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018), un’esplicita indicazione della nozione di “maggior gettito” derivanti dai recuperi, su cui Comuni devono verificare la congruità delle somme da utilizzare per l’incentivazione. Si dispone che per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente, cioè il versamento Imu e Tari effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione comunale. Ai fini del calcolo dell’incentivazione ammissibile devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza dell’attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state. Tale chiarimento ha la natura di interpretazione autentica del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei conti.
Riscossione, più incentivi agli uffici nel calcolo tornano anche i residui.
Quando fu emanata la disposizione, Ifel predispose uno schema tipo di regolamento, adottato poi da molti enti. La fondazione di Anci aveva ritenuto che, per definire la portata del «maggiore gettito», ci si dovesse riferire all’ammontare complessivamente incassato con l’attività di contrasto all’evasione. Per identificare il «maggior gettito», dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare: dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo del Comune.Questa lettura è stata contrastata da varie sezioni di controllo della Corte dei Conti, a iniziare dalla Lombardia.Ancor più restrittiva è la sezione Umbria, nella delibera 117/2024.Parte da qui il nuovo intervento normativo, con il quale si precisa che l’incentivo va calcolato sulle somme complessivamente incassate, sia in conto competenza sia in conto residui, aprendo anche all’incentivazione non solo delle riscossioni da accertamento, ma di tutte le forme di sollecitazione del versamento che generano maggiori entrate, come gli inviti alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. È, in pratica, quello che aveva sostenuto Ifel fin dal 2019.
Ma i premi anti-evasione restano leggeri.
Ma occorrono incentivi adeguati. Gli incentivi sono un riconoscimento per i dipendenti chiamati a svolgere attività complesse, e non sempre ordinarie. Vale per il recupero dell’evasione, per la riscossione coattiva, per gli incentivi tecnici, per le difese dirette nei giudizi tributari. Ma non tutti i dipendenti sono incentivati allo stesso modo. Gli incentivi tecnici possono arrivare a metà dello stipendio complessivo (e con il Pnrr anche al 100%) e quindi anche a 15-20 mila euro annui, mentre gli incentivi Imu possono arrivare al 15% del tabellare, per un amministrativo circa 3 mila euro lordi l’anno. Rimanendo in ambito tributario, gli incentivi erogabili sono relativi alle riscossioni Imu e Tari e alle spese di giudizio, in caso di difesa diretta dell’ente. Si tratta di incentivi che dovrebbero servire all’incremento delle professionalità interne ai Comuni, oltre a generare un risparmio per mancato ricorso a concessionari e legali. Ma le attività tributarie generano maggiori entrate per l’ente. Sugli incentivi Imu è evidente che occorra una riscrittura completa della norma, anche se l’emendamento ha risolto uno dei tanti problemi.
Cartelle, fino a 120mila euro dilazione senza prova della crisi.
Pubblicato il decreto del viceministro dell’Economia Maurizio Leo che disciplina le nuove rateazioni con l’agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Si tratta del provvedimento adottato in attuazione della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) che stabilisce i casi in cui sussiste lo stato di difficoltà del debitore e indica il numero massimo di rate concedibili, a seconda del valore dei parametri di riferimento. Il medesimo decreto, infine, dispone le modalità di documentazione dei parametri di legge. In presenza di debiti non superiori a 120mila euro, se il contribuente non comprova lo stato di difficoltà, il piano di rientro può comunque avere la durata massima di legge
Ipoteca, risarcimento con onere.
In tema di responsabilità risarcitoria per iscrizione di ipoteca, il pregiudizio risarcibile non è in re ipsa; ma incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza del danno e il relativo ammontare. Lo ha stabilito la sezione terza della Cassazione Civile nell’ordinanza n. 30638/2024 depositata in cancelleria il 28 novembre scorso.
Sì alle ganasce fiscali esagerate.
Sì alle ganasce fiscali su un’auto che vale sette volte e mezzo il debito verso l’erario. E ciò benché la riforma tributaria con il decreto legislativo 30/12/2023 n. 219 abbia introdotto il principio di proporzionalità nello statuto del contribuente, aggiungendo l’articolo 10 ter alla legge 27/07/2000 n. 212: il tutto per bilanciare l’interesse dello Stato a incassare i tributi con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; si tratta di un parametro che anche l’agente della riscossione deve rispettare quando adotta misure come il fermo dei beni mobili registrati. «Non sussiste», tuttavia, «un’evidente sproporzione» fra un credito erariale di 4 mila euro e una vettura che ne vale 30 mila. Così la Corte di cassazione civile, sez. tributaria, nell’ordinanza n. 32062 del 12/12/2024.
Multe stradali, si rafforza lo scambio di dati tra i Paesi UE.
A umenta l’elenco delle violazioni stradali per le quali si applicherà la normativa comunitaria sulla cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea e sullo scambio di informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Lo prevede la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio adottata il 16 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413. Successivamente all’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e al decorso di venti giorni, gli Stati membri avranno trenta mesi di tempo per il recepimento.
Notifica inesistente da Pec non censita.
Se il contribuente contesta la notifica della prodromica cartella di pagamento che sia stata inviata da una Pec non censita nei pubblici elenchi, sussiste la nullità derivata dell’intimazione di pagamento. Difatti, la ricezione di un atto proveniente da indirizzo sconosciuto induce il destinatario (anche a seguito delle stesse indicazioni fornite dagli enti impositori e dai concessionari) a non tenere conto di tali notifiche, siccome pregiudizievoli per la sua “sicurezza” informatica. Lo ha stabilito la sezione quindicesima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, nella sentenza n. 7425/2024 depositata in segreteria il 7 ottobre scorso
Servizio idrico integrato, per il depuratore inefficiente il gestore non può pretendere la tariffa.
In tema di servizio idrico integrato, la tariffa per la depurazione delle acque reflue richiesta dal gestore è da ritenersi indebita non solo nell’ipotesi di mancata erogazione del servizio per mancanza o inattività dell’impianto di depurazione, ma anche nel caso in cui l’impianto sia in esercizio ma fornisca una prestazione solo parziale e non ottimale. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 29488/2024.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=pGUE4N4Hof8
Il podcast
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