Stampa & Tributi del 29 Novembre 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Definizione agevolata liti fiscali, la Corte costituzionale dice sì Definizione liti tributarie a tenuta costituzionaleIva, le fondamenta sul terreno venduto non determinano una cessione di fabbricatoIl concetto di terreno edificabileRoma, accertamenti Tari a 360°

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Definizione agevolata liti fiscali, la Corte costituzionale dice sì

E sclusa la violazione della capacità contributiva in presenza di una definizione agevolata delle controversie pendenti. La definizione risulta coerente, infatti, con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate, senza recare alcun pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Carta Costituzionale. Così la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 189, depositata ieri, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 198, dell’art. 1 della legge 197/2022, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione, dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio.

Definizione liti tributarie a tenuta costituzionale

Le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio hanno sollevato la possibile incostituzionalità dell’ultima definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta nell’ordinamento con la legge 197/2022. Secondo i Collegi sarebbero state molteplici le questioni di dubbia legittimità. Innanzitutto, i rimettenti hanno rilevato che l’estinzione del giudizio conseguente alla definizione accomunava due situazioni non omogenee ossia quella del contribuente che avesse parzialmente versato l’importo dovuto rispetto a quello che aveva già corrisposto integralmente quanto preteso con l’atto impugnato. Così facendo, infatti, i due contribuenti avrebbero definito la controversia con importi diversi. Inoltre, secondo i giudici rimettenti, dovendo procedere all’estinzione del giudizio, quasi in via automatica, senza un controllo sull’ammissibilità della domanda e sul pagamento eseguito, risultava pregiudicata la parità delle condizioni delle parti del processo. Tale cessazione, infatti, avrebbe determinato una sostanziale irretrattabilità del provvedimento di estinzione se dichiarato con ordinanza collegiale, con la conseguenza che l’amministrazione, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, non avrebbe avuto strumenti per opporsi alla statuizione.

Iva, le fondamenta sul terreno venduto non determinano una cessione di fabbricato

L’operazione di cessione di un terreno su cui insistano, alla data di cessione, le mere fondamenta di un fabbricato destinato ad uso abitativo, costituisce la cessione di un terreno edificabile ai fini dell’Iva e non la cessione di un fabbricato. Questo è il principio di diritto reso dalla Corte di giustizia Ue nella causa C-594/23.

Il concetto di terreno edificabile

Ai fini della soluzione della controversia, secondo la Corte di Giustizia Ue, è necessario l’approfondimento del concetto di terreni edificabili, individuato dall’articolo 12, paragrafo 3 della direttiva Iva. La norma prevede che si identifichino come tali i terreni, attrezzati o meno, definiti a livello interno dagli Stati membri. Tale potere discrezionale è comunque limitato, in quanto l’articolo 135, paragrafo 1, lettera K) della direttiva Iva mira a esentare dall’imposta solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare il fabbricato.

Roma, accertamenti Tari a 360°

A ccertamenti ad ampio raggio del comune di Roma per il recupero della tassa rifiuti non pagata dagli utenti. L’Ama, che gestisce per conto di Roma Capitale la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha notificato in modo massivo gli avvisi di accertamento esecutivi per la riscossione della Tari, in seguito a un controllo capillare del territorio e all’incrocio delle informazioni attraverso la banca dati anagrafica. L’attività svolta dall’Ama ha fatto emergere una notevole quantità di utenze non dichiarate, individuando proprietari e locatari che non hanno pagato il tributo negli anni precedenti, a partire dal 2018. Le verifiche e i controlli, come dichiarato dalla stessa società che si occupa anche del recupero dell’evasione, ha portato all’emersione di 138.922 utenze, di cui 126.651 utenze domestiche e 12.271 utenze commerciali, che sono risultate non iscritte nella banca dati Tari. Gli accertamenti emessi porteranno a un significativo recupero dell’evasione, con applicazione delle sanzioni fino al 200 per cento del tributo dovuto.

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Il video

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Il podcast

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