Gestori delle Tari alla prova delle componenti perequative. Fabbisogni standard e controlli interni, Ifel «apre» alla proroga.
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Gestori delle Tari alla prova delle componenti perequative
La Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), con la circolare del 13 maggio scorso, ha informato tutti i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti del settore rifiuti che sono tenuti alla registrazione nell’anagrafica operatori della medesima Cassa, al fine di poter successivamente adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 6 della deliberazione Arera n. 386/2023. Quest’ultimo ha disciplinato le procedure amministrative relative alla gestione delle nuove componenti perequative del settore rifiuti. Si tratta della componente perequativa riferita ai rifiuti accidentalmente pescati e a quelli volontariamente raccolti negli specchi d’acqua e di quella per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, componenti introdotte proprio dalla deliberazione Arera n. 386/2023, con decorrenza dall’anno 2024.
Fabbisogni standard e controlli interni, Ifel «apre» alla proroga
I Comuni potranno inviare il questionario sui fabbisogni standard (FC80U, relativo al 2022) e le relazioni di rendicontazione degli obiettivi di servizio per il 2023 oltre le scadenze previste, rispettivamente del 25 maggio per i primi e del 31 maggio per le seconde. Con una nota pubblicata sul sito, l’Ifel segnala i problemi di avvio della nuova piattaforma di compilazione realizzata da Sogei e i numerosi adempimenti in scadenza nello stesso periodo, annunciando che, in accordo con l’Anci, è considerata opportuna una proroga del termine del 25 maggio, per garantire una compilazione più ampia e corretta dei questionari da parte dei numerosi enti (Comuni, unioni di comuni, comunità montane) che non hanno ancora provveduto, evitando così l’attivazione del blocco dei pagamenti da parte del ministero dell’Interno, come previsto dal Dlgs 216/2010. La proroga, richiesta alla Ragioneria generale dello Stato, comporterà una proposta di deroga normativa, dato che il termine di sessanta giorni è stabilito dal Dlgs 216/2010 (articolo 5)
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=QohnG-4qcwc
Il podcast
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