Come perfezionare il nuovo accertamento con adesione per atti emessi dal 30 aprile Compensazione liberata La presa in carico è impugnabile
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Come perfezionare il nuovo accertamento con adesione per atti emessi dal 30 aprile
La riforma dell’accertamento con adesione si intreccia a doppio filo con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6 bis della legge 212/2000. Per consentire questo, l’agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente lo schema di atto di cui trattasi, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Nell’ambito di questo procedimento il contribuente potrà presentare nei 30 giorni successivi un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione (nuovo articolo 6, comma 2-bis, Dlgs 218/1997). La riforma non modifica (almeno per ora) gli effetti dell’istituto che rimangono invariati.
Compensazione liberata
I debiti rottamati non si conteggiano ai fini del superamento della soglia dei 1.500 euro di carichi iscritti a ruolo che fanno scattare per il contribuente il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali. L’esclusione dei carichi, in vigore dalla data di presentazione della dichiarazione di definizione, resta valida solo se la rottamazione quater ha regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti della stessa. Se si decade dalla rottamazione quindi tutte le compensazioni effettuate durante la definizione agevolata sono sanzionate poiché in violazione del divieto. Concorrono invece nella quantificazione del limite dei 1.500 euro gli eventuali ruoli scaduti e non oggetto della definizione. Questo è quanto specificato dall’agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.54 pubblicata ieri
La presa in carico è impugnabile
I l contribuente può impugnare l’atto di presa in carico se non ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento. È la sentenza n. 1950/2024 della corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma del 12/2/2024.
Secondo la Cgt, “l’odierno provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili, seppur non espressamente elencato nell’art. 19 dlgs. 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur non di per sé idoneo a divenire definitivo”.
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