Stampa & Tributi del 29 dicembre 2023

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Enti locali, per i bilanci rinvio generalizzato. Autotutela tributaria extra large. Dall’Autonomia gli aiuti di Stato arriva la pioggia di proroghe. La riforma del processo tributario parte subito. Il contenzioso tributario apre alla svolta telematica. Sottoscrizione procura alle liti. Fascicolo telematico. Udienze a distanza. Riforma del contenzioso fiscale: troppe irricevibili “escrescenze” nel decreto attuativo. Il ricorso andrà notificato a creditore e riscossore. Deducibilità ai fini IRES dell’IMU: querelle verso la conclusione?Conguaglio IMU entro il 29 febbraio 2024 per i Comuni in ritardo. Beni merce senza Imu se c’è la dichiarazione. Non profit, meno esenzioni Imu.

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Enti locali, per i bilanci rinvio generalizzato

Alla fine proroga fu, e generalizzata. Dopo tante discussioni, il rinvio al 15 marzo del termine per l’approvazione dei bilanci preventivi 2024 negli enti locali assume la consueta forma indifferenziata, con la riforma del bilancio tecnico che per ora salva le apparenze. Il decreto del ministero dell’Interno si limita a indicare il nuovo termine di metà marzo, autorizzando nel frattempo l’esercizio provvisorio, e al Mef la commissione Arconet traccia i confini dell’obbligo di motivazione che per la riforma sarebbe indispensabile per agganciare la proroga. All’atto pratico i consigli comunali non saranno costretti a una riunione d’urgenza prima di Capodanno per aderire al rinvio. E, si legge nelle indicazioni di Arconet, gli enti «possono indicare le motivazioni» dei tempi supplementari «nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione»: un’indicazione postuma, e nemmeno obbligatoria.

Autotutela tributaria extra large

L’ autotutela tributaria si allarga. Nella versione definitiva del decreto legislativo sulla riforma dello statuto del contribuente che sarà approvato oggi in via definitiva dal consiglio dei ministri, si estendono i casi in cui l’ufficio è obbligato ad annullare l’atto e si amplia il termine dalla definitività dell’atto che fa venire meno l’autotutela obbligatoria. Entrambe le modifiche introdotte vanno a recepire le osservazioni formulate sia dalla 6° Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica sia della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati in attuazione della riforma fiscale (l 111/23, riforma Leo).

Dall’Autonomia gli aiuti di Stato arriva la pioggia di proroghe

Come a ogni fine d’anno, anche nel consiglio dei ministri di oggi la Pubblica amministrazione italiana celebrerà la propria incapacità di rispettare termini e scadenze con il rito del Milleproroghe. Ma la celebrazione del Milleproroghe oggi sancirà anche il fallimento della corsa dell’Autonomia differenziata tentata con la manovra dell’anno scorso. In pratica, il Governo si concede anche tutto il prossimo anno per la definizione dei «Livelli essenziali delle prestazioni», gli standard chiamati a misurare il finanziamento minimo da garantire in tutta Italia per tutelare i «diritti civili e sociali» previsti dalla Costituzione prima di trasferire le funzioni aggiuntive alle Regioni che lo richiedono.

La riforma del processo tributario parte subito

Riforma del contenzioso tributario si parte subito, dal giorno successivo all’entrate in vigore del decreto attuativo. Per le nuove regole su litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di “nova” in appello, che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, la decorrenza nel decreto legislativo attuativo della riforma fiscale (Leo) sul contenzioso che sarà approvato definitivamente oggi dal consiglio dei ministri la decorrenza è a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Mentre per le altre disposizioni la decorrenza è fissata per i giudizi instaurati siano essi in primo e in secondo grado con il ricorso notificato successivamente al primo settembre 2024.

Il contenzioso tributario apre alla svolta telematica

Il decreto delegato sulla giustizia tributaria incrementa l’ utilizzo degli strumenti digitali e delle tecnologie informatiche nel contenzioso.

Sottoscrizione procura alle liti

La prima novità, che entra in vigore con i giudizi instaurati in primo e in secondo grado a partire dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto, concerne l’autentica della sottoscrizione della procura alle liti che è stata oggetto in alcune sezioni civili della Cassazione (non quella tributaria) di dubbi interpretativi tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite. La questione principale attiene la possibilità per il difensore di autenticare la firma del cliente che conferisce mandato in un foglio differente e separato dall’atto processuale (nella maggior parte dei casi con il processo telematico l’autenticazione non può essere apposta a margine o in calce all’atto).

Fascicolo telematico

Per i procedimenti instaurati con ricorsi notificati il giorno dopo l’entrata in vigore del decreto gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o negli ulteriori gradi.

Udienze a distanza

Per i giudizi instaurati dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto vi sarà ufficialmente la possibilità, già in uso in varie corti di giustizia tributaria, per una parte, di svolgere la discussione in pubblica udienza in presenza, e, per l’altra (che ne ha fatto richiesta), di discutere da remoto.

Riforma del contenzioso fiscale: troppe irricevibili “escrescenze” nel decreto attuativo

Nel decreto attuativo della delega fiscale in materia di autotutela e di revisione della disciplina del “contenzioso” tributario, si prefigurano modifiche al D.Lgs. n. 546/1992, contenenti nuove disposizioni sul “processo” tributario. Accanto a plurime disposizioni, per così dire necessitate per l’ormai esteso iter telematico, emergono altre che non migliorano l’assetto normativo del D.Lgs. n. 546/1992 e riguardano il litisconsorzio necessario in caso di vizi della notificazione dell’atto presupposto, il contradditorio anticipato, l’autotutela, le sentenze in forma semplificata, l’esecuzione forzata, la tutela cautelare, i nova in appello. Modifiche senz’alcuna plausibile ragione giustificativa e che non sono degne della nostra cultura processualistica.

Il ricorso andrà notificato a creditore e riscossore

Notifica del ricorso obbligatoria sia all’agente della riscossione che all’ente creditore titolare dell’atto presupposto del quale si contesta l’omessa notifica. Questa è una delle novità del dlgs sul contenzioso tributario, ieri in consiglio dei ministri, il quale aggiunge all’articolo 14 del dlgs 546/1992, il comma 6-bis: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Tale novità cambierà il modo di operare nella gestione del contenzioso tributario, specie nelle liti contro le cartelle esattoriali non precedute da un avviso bonario o qualsiasi altro atto dell’amministrazione finanziaria.

Deducibilità ai fini IRES dell’IMU: querelle verso la conclusione?

Nel mese di gennaio 2024, subito dopo le festività, sono in programma tre udienze della Corte Costituzionale, nel corso delle quali saranno oggetto di trattazione le questioni inerenti alla legittimità costituzionale della disposizione che prevedeva una deducibilità parziale, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IMU assolta sugli immobili strumentali. Pertanto, a breve si potrebbe giungere finalmente a una conclusione con riferimento a una tematica che ha occupato per diversi anni gli operatori, garantendo loro in questo modo di poter orientare con maggior sicurezza le scelte in relazione alle istanze di rimborso già presentate o ancora da notificare all’Ufficio, oltre, eventualmente, agli eventuali contenziosi medio tempore instaurati.

Conguaglio IMU entro il 29 febbraio 2024 per i Comuni in ritardo

Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU sono tempestive, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023; il termine per l’acquisizione della loro efficacia è fissato al 15 gennaio 2024. Quella prevista dalla legge di Bilancio 2024 è, quindi, una doppia deroga: la prima in ordine alla tempestività dichiarata in maniera postuma dalla norma, la seconda in relazione alla efficacia della pubblicazione che viene ad essere spostata al 15 gennaio per consentire agli enti gli adempimenti necessari all’attuazione della manovra tariffaria e ai contribuenti di pagare il dovuto con le nuove aliquote. L’eventuale differenza positiva versata, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 18 dicembre 2023 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.

Beni merce senza Imu se c’è la dichiarazione

I fabbricati destinati alla vendita dall’impresa che li ha costruiti, sono esenti dall’Imu; a condizione, tuttavia, che gli stessi immobili non siano locati e che sia presentata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali. Lo ha stabilito la sezione sedicesima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 6134/2023 del 25 ottobre scorso.

Non profit, meno esenzioni Imu

Esenzione con limiti per gli immobili concessi in comodato da un ente non profit ad altro ente che svolge attività non commerciali. Gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente non commerciale, a patto che il comodatario svolga nell’immobile attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche e così via, con modalità non commerciali, e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. E’ quanto prevede la norma contenuta nella manovra di bilancio 2024

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=9FLxRsTv85s

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu