Stampa & Tributi del 28 luglio 2023

Rinuncia agevolata alle liti pendenti in Cassazione: presupposti e procedimento. Rientrano anche le spese di lite. In Agenzia 4500 assunti anche contro l’evasione. Partecipazione indiretta in nuova società, nel servizio idrico integrato non è il Comune ma l’autorità d’ambito a decidere.

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Rinuncia agevolata alle liti pendenti in Cassazione: presupposti e procedimento. Rientrano anche le spese di lite.

Maria Antonietta Caracciolo – Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Nella rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione rientrano gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata. Restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, con cui, tornando a commentare l’istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite. Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione.

In Agenzia 4500 assunti anche contro l’evasione.

Maria Mantero

N uova tranche di assunzioni per l’Agenzia delle entrate. Sono 4.500 le nuove reclute di cui l’Agenzia ha bisogno. Un’azione concreta per migliorare il servizio offerto e calcare la mano nella lotta all’evasione. L’ampliamento dell’organico permette all’ufficio di avere nuove forze da schierare in campo: 3970 i funzionari per le attività tributarie e altre 530 unità che si occuperanno di servizi di pubblicità immobiliare. Da ieri è attiva la piattaforma per presentare la domanda per l’assunzione ed accedere alla singola prova scritta di selezione. Lo ha reso noto, nella mattinata di ieri, la stessa Agenzia delle entrate con un comunicato in cui si annunciava l’apertura alle candidature e si forniva il link al portale del Governo “InPA” per presentare la propria domanda.

Partecipazione indiretta in nuova società, nel servizio idrico integrato non è il Comune ma l’autorità d’ambito a decidere.

di Anna Guiducci

La costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico-privata da parte di una società preesistente interamente pubblica non integra le fattispecie dell’articolo 5, commi 3 e 4, del Tusp. Con la deliberazione n. 95/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna dichiara inammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo l’istanza presentata da un Comune, relativa all’affidamento della concessione del servizio idrico integrato a nuova socoetà di gestione a partecipazione mista pubblico-privata. Secondo la Corte, i motivi della inammissibilità oggettiva sarebbero riconducibili al fatto che il Comune istante verrebbe a essere titolare di una partecipazione indiretta nella costituenda società. Tuttavia, l’articolo 5, commi 3 e 4, del Tusp, nell’indicare le partecipazioni indirette, fa riferimento ai soli casi di acquisizione di quote e non anche a quelli di costituzione di nuove società. È dunque solo in relazione alle ipotesi di partecipazioni indirette assunte tramite acquisizione che trova applicazione il disposto di legge.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=wYknUUg3lrg

Il podcast

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