Stampa & Tributi del 27 Novembre 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Imu su edifici ristrutturati, nuova rendita valida da fine lavori. Rettifica anche oltre i 12 mesi Invarianza di gettito per il canone unico patrimoniale

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Imu su edifici ristrutturati, nuova rendita valida da fine lavori. Rettifica anche oltre i 12 mesi

I titolari di unità immobiliari già censite, in seguito a interventi edilizi o cambi di destinazioni d’uso, sono tenuti a presentare in catasto, quando ne ricorrano le condizioni, specifica dichiarazione di variazione. E questo sia per assicurare l’equo assolvimento degli effetti fiscali derivanti dalla nuova rendita, sia per finalità civilistiche (cioè per garantire la rispondenza della planimetria depositata in catasto allo stato dei luoghi ex Dl 78/2010). L’obbligo è previsto dalla normativa vigente e nel caso specifico dall’articolo 20 del Rdl 652/39 il quale dispone che i titolari di immobili, già censiti, sono obbligati a denunciare le variazioni nello stato dei rispettivi immobili, che implichino mutazioni nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l’attribuzione della categoria e della classe.a legge 213/23 ha introdotto specifici controlli sulla presentazione della variazione con riferimento alle unità oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020. L’agenzia delle Entrate, verifica, sulla base di specifiche liste selettive se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione in catasto, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile. Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo. Resta, quindi, pacifica la possibilità di accertamento della nuova rendita da parte dell’agenzia delle Entrate, nei casi ove gli interventi abbiamo comportato un incremento.

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Invarianza di gettito per il canone unico patrimoniale

Si approssima il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e quindi anche quello per definire le tariffe e le aliquote dei tributi comunali che, come noto, devono accompagnare lo stesso (fatta eccezione per la Tari). Una delle questioni più discusse riguarda la possibilità per gli enti locali di variare, in particolar modo in incremento, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale). La problematica nasce dall’interpretazione dell’ambigua norma del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, in base alla quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal medesimo (tosap, imposta comunale sulla pubblicità, cosap, cimp e canoni ricognitori e concessori). Ambiguità che nasce dall’ultima parte del medesimo comma che fa salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.Il rispetto del vincolo tendenziale di parità di gettito certo deve tenere conto degli aumenti comunque previsti dalla legge, come ad esempio la rivalutazione monetaria delle tariffe del canone sulle occupazioni realizzate con servizi di pubblica utilità (comma 831) o con le antenne (comma 831-bis). Come a dire che il gettito potenziale assicurato dai previgenti prelievi sarà aggiornato per effetto degli incrementi di legge. Tale vincolo appare molto stringente e penalizzante per gli enti, che in questo modo di fatto perdono un’importante leva, nonostante l’autonomia finanziaria riconosciuta agli stessi dalle norme costituzionali. La soluzione, tuttavia, al fine di evitare possibili contenziosi, non può che passare per un intervento normativo che chiarisca la possibilità per gli enti di incrementare le tariffe e conseguentemente il gettito (al di la degli aumenti di legge) e che magari stabilisca un limite all’incremento tariffario o del gettito, necessario per la costituzionalità del prelievo, che al tempo stessa consenta agli enti adeguati margini di manovra, in un contesto di finanza pubblica caratterizzato da nuovi contributi richiesti agli enti (pur se sotto forma di accantonamenti) e di spese crescenti per fattori spesso esogeni.

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