Stampa & Tributi del 26 giugno 2024

Riforma delle sanzioni in arrivo. Fondi Covid, le cifre finali: restituzioni da 4.763 enti, altre risorse a 1.025.

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Riforma delle sanzioni in arrivo

di Stefano Baldoni

Lo schema di decreto attuativo della delega fiscale (legge 111/2023) relativo alla riforma del sistema sanzionatorio, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 maggio, apporta diverse modifiche alla sua disciplina e fornisce alcuni importanti chiarimenti. Oltre però a creare qualche nuovo dubbio interpretativo. Lo schema di decreto, per quanto interessa il mondo dei tributi locali, apporta alcune significative modifiche ai decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997. In particolare, la prima rilevante misura è la riduzione della sanzione per l’omesso o insufficiente versamento del tributo dal 30% al 25%, con decorrenza dalle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre. Altro intervento di rilievo, che pone fine a una recente querelle, è la disposizione che chiarisce che la riduzione della sanzione nel caso di ravvedimento operoso è esclusa nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni. In questo modo si stabilisce che, a differenza di quanto ritenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze nella risposta al seminario telefisco 2024, il ravvedimento operoso, nel caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione del tributo, è possibile solo fino al termine di 90 giorni dalla scadenza e non successivamente. Il Ministero dell’economia, nella citata risposta, aveva ritenuto invece che nei tributi locali non c’è distinzione tra omessa e tardiva dichiarazione. Pertanto, per quanto concerne i tributi locali, in mancanza di previsioni specifiche, il Mef ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997. A questo proposito va inoltre evidenziato che la sanzione in caso di tardiva presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, viene abbassata a 1/3 del minimo, in luogo del precedente 50% (articolo 7, comma 4-bis, Dlgs 472/1997).

Fondi Covid, le cifre finali: restituzioni da 4.763 enti, altre risorse a 1.025

di Patrizia Ruffini

È stato pubblicato il decreto interministeriale che regola la chiusura dei contributi Covid, prevedendo restituzioni e nuovi fondi dal 2024 al 2027. La Ragioneria generale dello Stato ha diffuso il testo del decreto, datato 19 giugno, in attesa della registrazione della Corte dei Conti e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Il provvedimento include due allegati (A e B) che approvano i dati definitivi dei ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022, distinti per Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane. Gli importi inferiori a 100 euro non andranno restituiti.Due ulteriori allegati (C e D) dettagliano le risorse Covid definitive, suddivise tra i due gruppi di enti, seguendo le indicazioni del decreto dell’8 febbraio 2024 e includendo le segnalazioni di errori e le risorse dei ristori non utilizzate che devono essere restituite.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=TFJoz4wk7N4

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu