Stampa & Tributi del 25 Gennaio 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Perequazione Tari, l’apertura di Corte conti: i Comuni devono versare solo le somme riscosse. Rifiuti, parte il nuovo sistema informatico di tracciabilità.

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Perequazione Tari, l’apertura di Corte conti: i Comuni devono versare solo le somme riscosse.

I Comuni debbono versare le componenti perequative della Tari in base a quanto riscosso e non in base a quanto accertato. Questa è la conclusione, assolutamente condivisibile, cui è giunta la Sezione di controllo per la Liguria con le delibere “gemelle” nn. 4 e 5 del 2025. Due Comuni liguri, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, hanno richiesto un parere, in base all’articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, in ordine alle corrette modalità di riversamento e contabilizzazione in bilancio delle componenti perequative della Tari istituite da Arera con delibera n. 386 del 2023. Per rispondere ai quesiti, la Corte parte dalla ricostruzione del rapporto obbligatorio relativo alla componente perequativa, che, a differenza del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (articolo 19 del decreto legislativo 504/1992) di spettanza delle Province (TEFA1), non rappresenta una maggiorazione della Tari, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella delibera Arera n. 386/23. Questo rapporto obbligatorio di tipo civilistico è caratterizzato da un creditore (Csea) e da un debitore (il titolare dell’utenza), che estingue l’obbligazione, in base all’articolo 1188 del codice civile, mediante il pagamento al Comune della Tari. Il Comune, dunque, non è il soggetto passivo dell’obbligazione. Per i magistrati contabili, le componenti perequative rappresentano una prestazione patrimoniale imposta, la cui fonte, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, deve necessariamente essere una norma di legge, ma, indipendentemente dalla natura giuridica della prestazione, il soggetto passivo resta comunque il titolare Il Sole 24 ORE aderisce a P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X – Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] dell’utenza. Il Comune, invece, essendo estraneo al rapporto, non è responsabile del pagamento in luogo del debitore originario. In merito alle modalità di riscossione, in assenza del codice tributo in favore di Csea, il Comune dovrà richiedere le somme ai contribuenti con la bollettazione Tari e incassarle nel proprio bilancio, ma non potrà essere ritenuto il reale beneficiario delle relative entrate. Richiamando un parere del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, la Corte afferma che queste entrate, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro. I servizi per conto di terzi e le partite di giro, difatti, comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente. I Comuni non essendo né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da Arera, pertanto, devono effettuare il riversamento a Csea solo delle somme effettivamente riscosse. A favore di tale soluzione militano non solo ragioni di diritto, ma anche logiche di natura contabile riguardo alla tenuta degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza sia di cassa.

Rifiuti, parte il nuovo sistema informatico di tracciabilità

Il prossimo 13 febbraio, dopo un periodo quadriennale di sperimentazione, partirà il Rentri: Registro elettronico nazionale della tracciabilità dei rifiuti, nuovo sistema informatico previsto dall’articolo 188-bis del Dl 152/2006, gestito dal ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico dall’Albo nazionale dei Gestori Ambientali. Permetterà di acquisire e monitorare i dati ambientali, per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per politiche dedicate. Entro il 13 febbraio dovrà iscriversi un primo scaglione di operatori del settore, circa 70mila, tra cui gestori di impianti di trattamento, trasportatori e intermediari, consorzi di riciclo, produttori (con più di 50 dipendenti) di rifiuti pericolosi e non. Ieri un convegno sul tema organizzato da Confindustria Cisambiente ha approfondito le novità del Rentri.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=E-xgaCKGYwU

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu