Stampa & Tributi del 24 giugno 2024

Caos Tari, per piani finanziari e tariffe nuova proroga al 20 luglio – Riduzione Imu, valore archeologico da provare – Avvisi di presa in carico, non ammesso il ricorso

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Caos Tari, per piani finanziari e tariffe nuova proroga al 20 luglio

di Pasquale Mirto

Con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 60/2024 (“decreto coesione”) è stato previsto il differimento al 20 luglio del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva. Il termine era stato già oggetto di differimento al 30 giugno (in realtà al 1° luglio, visto che il 30 è domenica) da parte dell’art. 7 del dl. 39/2024. Va subito evidenziato che non si comprendono le motivazioni della scelta del 20 luglio (e non quella del 31 luglio), anche perché il 20 è sabato, e quindi in realtà la proroga viene fissata al 19 luglio. Si tratta di problema, quello della scadenza di sabato, già affrontato dal legislatore, ma solo con riferimento all’invio delle delibere tariffarie al Mef (comma 74, legge 213/2023) e non al termine di approvazione delle delibere. La proroga si è resa necessaria per concedere un lasso di tempo maggiore ai Comuni che hanno visto il cambio di amministrazione lo scorso 8 e 9 giugno, oltre ai Comuni che aspettano il rinnovo del Consigli comunali con il ballottaggio del 23 e 24 giugno.

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Riduzione Imu, valore archeologico da provare

La mancata prova della presenza di elementi di rilievo archeologico su aree per le quali il contribuente invochi l’applicazione dell’Imu ridotta al 50% per gli immobili di interesse storico, culturale e archeologico comporta la legittimità dell’accertamento che assoggetti quei beni in misura ordinaria. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 761/2024, depositata lo scorso 2 febbraio.

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Avvisi di presa in carico, non ammesso il ricorso

Difettando del presupposto processuale, si espone a inammissibilità il ricorso presentato avverso un atto non contemplato dall’art. 19 del dlgs n. 546/1992, quale per esempio la comunicazione dell’affidamento a ruolo di importi di un accertamento al concessionario della riscossione attraverso un cosiddetto “avviso di presa in carico”. È il criterio adottato dalla Cgt di I grado di Bergamo nella sentenza n. 229/2024, depositata lo scorso 13 maggio.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=3mGaeyv_X4Y

Il podcast

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