Stampa & Tributi del 22 Luglio 2024

Bocciata la richiesta per la Tari sulle aree dei caselli autostradali.Accertamento catastale con riferimenti plurimi. Atti impositivi, notifica senza intermediari.Cartelle, gli estremi fungono da motivazione.Giudici discordi: ko le sanzioni. La comunicazione non sempre è dovuta.

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Bocciata la richiesta per la Tari sulle aree dei caselli autostradali.

di Luigi Lovecchio

Non è dovuta la Tari sulle aree dei caselli autostradali. Questo perché nelle aree affidate in concessione dall’Anas la gestione dei rifiuti compete al concessionario e non al Comune. Così, correttamente, la sentenza n. 2118/21/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (presidente e relatore Papa).La Cassazione ha in più occasioni confermato tale interpretazione, tra l’altro, nell’ordinanza n. 1341/2019. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha pertanto accolto il ricorso della parte privata, osservando tra l’altro che, nel caso di specie, quest’ultima avesse provato di essersi avvalsa di imprese terze per la gestione dei rifiuti prodotti.

Accertamento catastale con riferimenti plurimi.

È congruamente motivato l’avviso di accertamento catastale che, oltre a indicare specificamente i riferimenti normativi, gli identificativi catastali del bene, le caratteristiche dell’unità immobiliare e il raffronto della rendita precedente e successiva alla rettifica, sia stato emesso a seguito di un precedente avviso con cui si dava nota alla parte un’apposita perizia estimale, non opposta in uno all’atto e divenuta definitiva. Sono le osservazioni espresse dalla Cgt di II grado del Lazio, con la sentenza n. 793/2024,

Atti impositivi, notifica senza intermediari.

L a disciplina prevista dagli articoli 60 dpr. n. 600/1973 e 14 della l. n. 890/1982 ha consentito agli uffici finanziari di procedere in maniera più agevole alla notificazione degli atti tributari, anche a mezzo posta, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, con modalità presidiata dalla presunzione circa la ricezione della cartolina di ricevimento e del plico accluso. È quanto illustrato dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 1694/2024,

Cartelle, gli estremi fungono da motivazione.

L a cartella di pagamento è di per sé compiutamente motivata se reca in essa il riferimento agli estremi dell’avviso di accertamento presupposto regolarmente notificato e non necessita, laddove la pretesa sia stata parzialmente versata ed erroneamente rimborsata dall’ufficio, di una motivazione o indicazione alcuna su tali aspetti. Sono i canoni evidenziati dalla Corte di cassazione, sez. V civile, nella ordinanza n. 16812/2024,

Giudici discordi: ko le sanzioni.

di Sergio Trovato

L’ incertezza normativa che porta a escludere l’irrogazione delle sanzioni fiscali può derivare da diverbi tra giudici su determinate questioni. Anche i contrasti giurisprudenziali comportano l’esonero dal pagamento delle sanzioni per i contribuenti. L’incertezza normativa può essere determinata da divergenti pronunce dei giudici di legittimità e di merito. Si è così espressa la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n.16105 del 10 giugno 2024.

La comunicazione non sempre è dovuta.

A i fini della validità della cartella di pagamento originata da controlli cartolari, non è necessario il preventivo invio della comunicazione di irregolarità al contribuente o al suo intermediario autorizzato, laddove l’esito del controllo si sostanzi in uno scostamento da quanto dichiarato dalla parte stessa e non comporti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. È il principio ribadito dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 1787/2024

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=yZUYcE6MFvc

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu