Crisi finanziarie in altri 69 Comuni: 40 cadono per la prima volta Fondo crediti di dubbia esigibilità, aggiornamento annuale contro la sovrastima della capacità di riscossione dell’ente Giustizia tributaria, la motivazione prevale sul dispositivo in caso di contrasto Attività di culto, prova per ogni annualità Su dichiarazioni infedeli accertamenti tempestivi
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Crisi finanziarie in altri 69 Comuni: 40 cadono per la prima volta
Il settimo Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni in uscita oggi, nell’esaminare il ruolo dei Comuni nella nuova governance europea sostiene che sarebbe un errore, miope e controproducente, applicare la nuova regola della spesa in modo meccanico a enti dove la flessibilità di bilancio è scarsa la criticità finanziaria anche nel 2023 registra una forte dinamica. 69 Comuni sono finiti in dissesto o pre-dissesto (di questi 40 per la prima volta). Lo squilibrio del nuovo flusso è di 804,2 milioni, con un valore pro-capite di 1.404 euro. Procedure sono attive in 498 Comuni, concentrati soprattutto in tre Calabria, Campania e Sicilia. È quindi urgente, come ormai si sostiene dati alla mano da diverse edizioni del Rapporto, una riforma organica del Titolo VIII del Tuel, di cui il volume fornisce una proposta dettagliata e immediatamente applicabile, senza necessità di delega.
Fondo crediti di dubbia esigibilità, aggiornamento annuale contro la sovrastima della capacità di riscossione dell’ente
La prudenza, la ragionevolezza e il rigore contabile sono auspicati e, quindi, energicamente sanciti dalla Sezione Regionale di controllo piemontese con la deliberazione n. 149/2024/SRCPIE/PRSE (pres. Attanasio e rel. Carapellucci). Il fondo dei crediti di dubbia esigibilità deve essere aggiornato ogni anno a valere sui saldi dei residui attivi iniziali, a copertura dei crediti potenzialmente insussistenti o inesigibili. Altrimenti, c’è sovrastima della capacità di riscossione dell’ente, con conseguente stato patrimoniale non affatto in linea con le regole civilistiche e fiscali. È quanto scandito dall’attento giudice dei controlli del Piemonte, il quale fornisce una indicazione “regolatoria” che assume una efficacia a valenza generale. Secondo il medesimo, in perfetta armonia con l’ordinamento, va infatti determinato, per ciascuna categoria di entrata suscettibile di “difficile esazione”, il saldo dei crediti conservati nel bilancio afferente all’esercizio precedente e, con ciò, calcolata «la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno, negli ultimi cinque esercizi».
Giustizia tributaria, la motivazione prevale sul dispositivo in caso di contrasto
In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo prevale la motivazione, in quanto il dispositivo ha solo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione: «l’eventuale incertezza interpretativa emergente per la mancata riproduzione nel dispositivo di una parte della decisione non può che essere sciolta nel senso della prevalenza della motivazione». È il principio affermato dalla sentenza 2370/6/2024 della Cgt Calabria.
L’autotutela non salva il Fisco dalle spese
L’ufficio tributario che annulli in via di autotutela il proprio accertamento, condividendo le ragioni del ricorrente, ma soltanto a fronte dell’avvenuto impulso di parte alla instaurazione del giudizio, è tenuto a rifondergli le spese di lite poiché restano prive di giustificazione le ragioni del ritardo con cui era stato emesso, solo nelle more del giudizio, tale provvedimento di discarico. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 433/2024,
Attività di culto, prova per ogni annualità
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione invocata, su un determinato periodo d’imposta, in riferimento all’assoggettamento alla Tasi, l’istituto di culto deve provare che, proprio nell’annualità pretesa, veniva effettivamente esercitata l’attività religiosa nei locali oggetto d’imposizione, a prescindere da pronunce che abbiano accertato ciò con riguardo ad anni precedenti. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 1625/2024,
Su dichiarazioni infedeli accertamenti tempestivi
Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006, l’ufficio, con avviso motivato, accerta l’infedele dichiarazione Tares o Tari, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si tratta del canone affermato dalla Cgt di I grado di Milano con la sentenza n. 1336/2024,