Esenzione Imu solo per attività non commerciali. Tari, l’ente impositore non è obbligato a motivare il mancato riconoscimento dell’esenzione. La prova dell’esenzione.
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Esenzione Imu solo per attività non commerciali
La Corte di cassazione torna di nuovo ad affrontare la spettanza dell’esenzione dall’Imu in favore di un ente non commerciale che utilizza un immobile per lo svolgimento di un’attività sanitaria e assistenziale, subordinandola alla prova che la stessa sia svolta con modalità non commerciali. L’ordinanza n. 6095 del 6 marzo 2024 si è occupata di una controversia in cui una fondazione invocava l’esenzione dall’Imu per un immobile utilizzato per lo svolgimento di un’attività assistenziale residenziale in favore di anziani disagiati, in conformità con le sue finalità istituzionali. La Corte ha ribadito, conformemente alla copiosa giurisprudenza in materia, che la disposizione dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992, applicabile anche all’Imu (nella versione ante 2020), ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, ha subordinato il riconoscimento dell’esenzione alla presenza di un requisito soggettivo, ossia alla natura di ente non commerciale, come definito dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, del soggetto possessore (e utilizzatore) dell’immobile e di un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento, nell’immobile, di una delle attività indicate dalla norma del Dlgs 504/1992, con modalità non commerciali.
Tari, l’ente impositore non è obbligato a motivare il mancato riconoscimento dell’esenzione
L’avviso di accertamento emesso ai fini della Tarsu/Tari non è carente di motivazioni se non illustra con esattezza e precisioni quali aree sono esentate dall’imposizione, ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti. L’ordinanza 7002/2024 della Cassazione ha accolto le motivazioni di un ente locale nei confronti di un contribuente, che era stato oggetto di una serie di avvisi di accertamento Tarsu, per i periodi 2004/2009. L’ente locale è ricorso in Cassazione con una seria articolata di motivazioni dopo che i giudici tributari di merito avevano respinto il suo ricorso.
La prova dell’esenzione
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’ex articolo 71, comma 2, del Dlgs 507/1993, obbliga il Comune a indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.
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Il video
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Il podcast
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