Stampa & Tributi del 19 Settembre 2024

Discarico automatico: al “mittente” le cartelle non riscosse dopo 5 anni. Tasse non pagate: per il debitore scattano le rate fino a dieci anni.

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Discarico automatico: al “mittente” le cartelle non riscosse dopo 5 anni

La novella contiene interventi volti, da una parte, ad agevolare l’adempimento del contribuente e dall’altra a rendere maggiormente efficiente il servizio di riscossione. L’obiettivo è quello di introdurre la pianificazione dell’azione di riscossione, modulandola anche sulla base di logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale. L’altro obiettivo della pianificazione è quello di assicurare la salvaguardia dei termini di decadenza e prescrizione. Gli enti creditori possono chiedere all’Agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi L’ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all’Agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto l’Agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. l’articolo 3 del Dlgs in commento prevede al comma I che le quote affidate all’Agenzia della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito da un emanando decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tasse non pagate: per il debitore scattano le rate fino a dieci anni

Se, invece, il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (con Isee o con l’indice di liquidità), la dilazione potrà essere di 120 rate per somme oltre 120mila euro, indipendentemente dalla data di presentazione; mentre per le somme fino a 120mila euro, da 85 a 120 rate mensili per le richieste nel 2025 e 2026, da 97 a 120 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, da 109 a 120 rate mensili per le richieste dal 2029.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=vQ_lKay-Fow

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu