Stampa & Tributi del 19 giugno 2024

Un contraddittorio da remoto. operoso con cumulo giuridico. Immobili occupati abusivamente, come presentare la dichiarazione Imu entro il 1° luglio. La quota fissa della Tari si applica anche ai produttori di rifiuti speciali.

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

**

Un contraddittorio da remoto

di Cristina Bartelli

Contraddittorio preventivo, appuntamenti con l’Ufficio anche da remoto. Arriva l’agenda del funzionario per fissare gli appuntamenti in modalità virtuale, oltre che nel metodo classico in presenza o via telefono. Le indicazioni sono state fornite agli uffici dell’Agenzia delle entrate in un documento organizzativo i cui contenuti ItaliaOggi è in grado di anticipare. Una novità non di poco conto che entrerà in vigore dal primo agosto e che differenzierà gli accessi agli uffici anche per i casi più delicati come le verifiche e gli accertamenti che hanno necessità di essere gestiti con la modalità del contraddittorio preventivo. Il progetto ora diventato strutturale ha avuto una fase pilota nel 2022.

operoso con cumulo giuridico

Il filo conduttore della riforma delle sanzioni, approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio scorso e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è la revisione generalizzata al ribasso delle sanzioni al fine di rendere il sistema coercitivo più armonico e coerente con il principio di proporzionalità. È stata altresì rivista la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi di attenuazione del carico e allinearla con quanto previsto in altri Stati europei. In via generale il nuovo sistema sanzionatorio sarà applicabile alle violazioni compiute dal 1° settembre 2024, senza alcuna efficacia retroattiva. Si precisa che, la discutibile deroga al principio del favor rei vale solo per le modifiche attinenti le sanzioni tributarie e non anche per quelle penali (anch’esse oggetto di riforma). Tale limitazione rende necessario monitorare e gestire, per qualche anno, un doppio sistema sanzionatorio basato sul momento discriminante in cui la violazione è stata commessa, analogo discorso vale, per quanto si dirà in seguito, con riferimento al ravvedimento operoso.

Immobili occupati abusivamente, come presentare la dichiarazione Imu entro il 1° luglio

In primo luogo, l’occupazione abusiva deve essere denunciata alle autorità competenti dal proprietario dell’immobile. In secondo luogo, il contribuente deve presentare al Comune interessato, secondo modalità telematiche, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, provvedendo ad analoga dichiarazione nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Il termine per adempiere all’obbligo dichiarativo scade il prossimo 1° luglio 2024 (il 30 giugno è domenica) e occorre attenersi alle modalità previste dal Dm 24 aprile 2024 che ha approvato il nuovo fac-simile di dichiarazione. Nel nuovo modello è infatti previsto un apposito riquadro, denominato «Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili», che va utilizzato per riportare tutte le informazioni necessarie per usufruire dell’esonero, specificando tra l’altro l’Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l’azione giudiziale penale, nonché la data della relativa denuncia o del provvedimento che attesti l’inizio dell’azione penale.

La quota fissa della Tari si applica anche ai produttori di rifiuti speciali

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, è tornata sulla questione dell’applicazione della quota fissa della tassa sui rifiuti alle superfici in cui si producono rifiuti speciali, già più volte affrontata dalla medesima Suprema Corte. Confermando la sua debenza. La questione è sorta in relazione a un ricorso presentato da una società che invocava l’esenzione dalla Tari delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, segnatamente rifiuti da imballaggio terziari. La Corte di Cassazione ha affrontato la questione puntualizzando alcuni aspetti di rilievo. In primo luogo, ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione alla regola generale del pagamento del tributo sui rifiuti urbani (Cassazione n. 12979/2019 e n. 22130/2017). La disponibilità di locali o aree genera una presunzione di legge di produttività di rifiuti che può essere superata solo dalla prova contraria del contribuente. In secondo luogo, analizza la natura dei rifiuti prodotti dal contribuente, ossia imballaggi terziari, vale a dire gli imballaggi concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione o i danni connessi al trasporto (direttiva 94/62/CE e n. 12/2004, D.Lgs 152/2006), ritenendo che gli stessi siano sempre rifiuti speciali. A differenza dei rifiuti da imballaggio secondario (imballaggio che raggruppa un certo numero di unità di vendita) che, invece, possono essere urbani (prima del Dlgs 116/2020 assimilati), ove l’ente abbia istituito un sistema di raccolta differenziata.

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=ymLbgBzz__s

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu