Stampa & Tributi del 18 marzo 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Riforma delle sanzioni: come sarà il nuovo ravvedimentoTributi locali, la proroga Covid si applica a tutti gli atti accertabili nel 2020Avviso di accertamento Imu, obbligo motivazionale se il contribuente conosce la pretesa tributariaCrediti speciali, giudici specialiLa notifica via Pec della cartella si dimostra solo con il file nativo

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Riforma delle sanzioni: come sarà il nuovo ravvedimento

Il decreto attuativo della delega fiscale che riforma le sanzioni amministrative modifica anche le disposizioni in tema di ravvedimento. Queste nuove disposizioni devono, peraltro, essere coordinate con quelle introdotte dai decreti delegati che hanno modificato lo Statuto del contribuente e l’accertamento con adesione. Le nuove norme sul ravvedimento non entreranno in vigore da subito, cioè dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale ma, come tutte le altre disposizioni, si applicheranno “alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024.

Tributi locali, la proroga Covid si applica a tutti gli atti accertabili nel 2020

Ifel ha recentemente pubblicato una rettifica della propria nota del 2 novembre 2021, aggiornando la tabella relativa ai termini di decadenza degli atti di accertamento per omesso/parziale versamento e per infedele/omessa dichiarazione, calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall’articolo 67 del Dl 18/2000, pari al periodo di sospensione dell’attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, evidenziando che quest’anno il termine scade il 25 marzo e non il 26 marzo dal momento che il 2024 è bisestile. Quindi, per la Fondazione di Anci per la finanza e l’economia locale la proroga di 85 giorni si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni “accertabili” nel 2020, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli/omesse denunce 2017, la cui scadenza ordinaria era fissata al 31 dicembre 2023, ma prorogata al 25 marzo 2024, in forza appunto della proroga prevista dall’articolo 67.

Avviso di accertamento Imu, obbligo motivazionale se il contribuente conosce la pretesa tributaria

Il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento Ici/Imu richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa; la Cassazione con la sentenza n. 5509/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente nei confronti del Comune accertatore che contestava l’avviso emesso nei suoi confronti perché non motivato. Il contenzioso tributarioNel respingere il ricorso, i giudici di legittimità ricordano, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di Ici, con principi applicabili anche all’ordierna Imu, che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

Crediti speciali, giudici speciali

N el corso della procedura fallimentare i crediti la cui cognizione rientra nelle giurisdizioni speciali, ed in particolare quello tributario la cui conoscenza compete al giudice tributario, a differenza di tutti gli altri, continuano ad essere accertati dal giudice speciale. Pertanto, ove pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, si determina l’interruzione del processo. Nel caso in cui il processo di competenza del giudice speciale venga riassunto dal curatore, o riassunto dall’altra parte nei suoi confronti, e successivamente lo stesso venga dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine stabilito dal giudice, senza che ciò produca l’estinzione del giudizio. La Cassazione, sez. 5 civ., con ordinanza n. 4508 del 20/2/2024

La notifica via Pec della cartella si dimostra solo con il file nativo

L’uso della Pec ai fini della notifica comporta che la prova della consegna della cartella (ma il principio è valido in generale) sia fornita utilizzando lo stesso strumento informatico. Pertanto, solo il file in formato .eml o .msg – tipici dei messaggi di Pec – possono dimostrare che a essere notificato, in quella data, sia stato proprio quell’atto. Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa con la sentenza 225/5/2024 (presidente Boscarino e relatore Cannarella), la quale, adottando il criterio della ragione “più liquida”, ha annullato una intimazione di pagamento perché il deposito del file in formato .pdf da parte dell’agente della riscossione non provava l’avvenuta notifica dell’atto presupposto, ossia di una delle cartelle sottostanti.

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Il video

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