Cedu, i debiti dei Comuni vanno pagati dallo Stato che poi si rivarrà. Danno erariale al dirigente che non riscuote i canoni di concessione o ne permette la prescrizione. Imposte locali, l’affidamento della riscossione non compete al giudice tributario. Milleproroghe, tutte le novità definitive per gli enti locali. Rottamazione 4, il fisco rischia. Sospensione Covid, la Cassazione fa chiarezza con il decreto 1630/2025. Enel, tariffa Tosap agevolata per infrastrutture di produzione.
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Cedu, i debiti dei Comuni vanno pagati dallo Stato che poi si rivarrà.
Nessun perdono per enti locali, ma anche per le Regioni, che si dovessero rendere perdurantemente inadempienti nei confronti di obbligazioni pecuniarie contratte con fornitori ovvero assunte con privati. Pagherà lo Stato italiano, che – a sua volta – si rivarrà sulle istituzioni territoriali originarie debitrici. A dirlo è la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) con diverse sentenze con le quali ha condannato lo Stato e, per esso, il Governo a soddisfare le ragioni creditorie trascurate dagli enti infra-statali. Lo sancisce con l’obbligo di provvedevi entro novanta giorni dalla pronuncia della sentenza. La più recente (10 ottobre 2024, ricorso 7872/2023 e altre quattro) riguarda ingenti somme dovute da quattro Comuni campani e da uno siciliano, dissestato da tempo.
Danno erariale al dirigente che non riscuote i canoni di concessione o ne permette la prescrizione.
È soggetto a responsabilità erariale il dirigente che omette di richiedere il pagamento di canoni di concessione mensili, non provvede a calcolare alcun conguaglio annuale, ove previsto, come è pure responsabile chi gli succede nella dirigenza del dipartimento se avrebbe potuto ancora evitare il compimento della prescrizione dei canoni non riscossi. A stabilirlo è la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania con la sentenza n. 42/2025.
Imposte locali, l’affidamento della riscossione non compete al giudice tributario.
Esula dai poteri del giudice tributario la disapplicazione degli atti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali. È questo il principio espresso dalla sentenza 246/2/2024 della Cgt Molise, che ha respinto l’appello del contribuente in coerenza con altri precedenti resi dallo stesso giudice (Cgt di secondo grado del Molise n. 16/2023 e n. 217/2023). In particolare, la parte privata impugnava un avviso di accertamento con il quale una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali accertava l’omesso/parziale versamento della Tasi. Il contribuente contestava, tra l’altro, la legittimità degli atti di affidamento da parte del Comune alla società concessionaria, chiedendone la disapplicazione, in base all’articolo 7, comma 5, del Dlgs 546/1992, con conseguente difetto di legittimazione attiva di quest’ultima e, per l’effetto, la nullità dell’avviso impugnato
Milleproroghe, tutte le novità definitive per gli enti locali.
A seguito dell’approvazione in Aula del Senato del decreto Milleproroghe, è possibile analizzare in dettaglio tutti i cambiamenti rilevanti per gli enti locali, su cui l’Anci ha diffuso una nota sintetica, aggiornata al testo votato in prima lettura il 13 febbraio 2025.Responsabilità erariale Prorogate al 30 aprile 2025 le norme sulla limitazione della responsabilità erariale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui il danno è stato dolosamente causato dal soggetto.
Rottamazione 4, il fisco rischia.
I nsidie per il sco dalla riammissione di 600 mila contribuenti decaduti dalla Rottamazione 4. La semplice presentazione della domanda di riammissione sospende i ruoli e le azioni di recupero, creando una situazione di vantaggio per chi, potendo tornare a operare senza restrizioni, potrebbe approttarne per incassare pagamenti a suo favore giacenti presso le casse dello stato, ma bloccati appunto dall’esistenza di cartelle, senza poi onorare gli impegni di pagamento. Non solo. Nel periodo di “sospensione”, i contribuenti saranno pure protetti dalle procedure esecutive, anche di tipo immobiliare, potendo alienare gli stessi beni senza l’ostacolo di un’iscrizione ipotecaria ai sensi del art.77 del dpr 602/73. Ma andiamo con ordine.
Sospensione Covid, la Cassazione fa chiarezza con il decreto 1630/2025.
Con il decreto n. 1630 del 23 gennaio scorso, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sull’ambito di applicazione dell’articolo 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (noto come “Decreto Cura Italia”), in tema di sospensione Covid. La Corte di legittimità ha osservato, in particolare, che il dato letterale dell’articolo 67 supporta questa interpretazione, in quanto richiama espressamente la previsione di carattere generale contenuta nell’articolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015. Tale ultima disposizione ha stabilito che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). L’interpretazione fornita dalla suprema Corte è chiaramente volta a garantire uniformità e certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate durante l’emergenza Covid, riconoscendo l’esigenza di adeguare i termini procedurali alle straordinarie circostanze imposte dalla pandemia. Sembra dunque che sia stata posta la parola fine al rilevante contenzioso emerso negli ultimi anni, dettato dall’incertezza circa i termini decadenziali e prescrizionali delineati dalla normativa emergenziale.
Enel, tariffa Tosap agevolata per infrastrutture di produzione.
Enel Produzione ha diritto all’applicazione forfetaria della Tosap in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3860 depositata oggi, accogliendo il ricorso della società di produzione di energia elettrica nei confronti della decisione della Ctr della Campania che invece (nel 2021), con riguardo ad una galleria di adduzione di acqua per le centrali idroelettriche, aveva riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento (del 2017) del municipio per l’annualità 2014. Per la Sezione tributaria della Suprema corte, dunque, la disposizione “agevolativa” (articolo 63, co. 2, lett. f), del Dlgs n. 446 del 1997) era applicabile all’Enel in quanto proprietaria di infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire un servizio pubblico.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=kUuA166F4J4
Il podcast
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