Stampa & Tributi del 17 ottobre 2023

Accertamenti e intelligenza artificiale: fino a dove può arrivare il software. Addizionali locali, regioni e comuni con tempi diversi. Centrali eoliche: torre eolica fuori dalla stima catastale. Componenti perequative Tari, tante le incertezze applicative.

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Accertamenti e intelligenza artificiale: fino a dove può arrivare il software.

di Dario Deotto

Il diritto tributario italiano, per la sua farraginosità e la sua evoluzione sempre più “meccanicistica”, oltreché per la presenza di un gran numero di dati raccolti da fonti diverse, si presta perfettamente all’impiego dell’intelligenza artificiale (Ia o, con sigla derivata dall’inglese, Ai). Questa prospettiva viene colta dalla legge delega 111/2023. Nel diritto tributario l’intelligenza artificiale può rilevare su tre versanti: 1 come nuovo soggetto/oggetto da sottoporre a tassazione (si pensi alla ipotizzata robot tax); 2 nel rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria; 3 nell’ottica del processo. Certo l’uso che appare più “delicato” è quello connesso all’attività di accertamento (a cui le stesse Ia si prestano ottimamente). Si dovrà trattare, per forza, di un impiego endoprocedimentale, destinato a completare l’attività istruttoria dell’ufficio. Infatti, è da disattendere l’idea di un atto di accertamento fondato solo su quanto indicato dal sistema di intelligenza artificiale. In tal caso, una fondamentale questione si porrebbe in relazione alla motivazione dell’atto: il destinatario dell’atto deve risultare in grado di comprendere sia il fondamento di ciò che gli viene contestato sia il procedimento logico con cui l’ufficio è giunto a una certa conclusione. Nel caso dei sistemi intelligenti, la ricostruzione del procedimento logico non potrebbe prescindere dall’accesso all’algoritmo, il quale è, tuttavia, per sua natura inconoscibile, essendo il suo contenuto coperto da rigorose privative. Il Consiglio di Stato nella sentenza 881/2020 lo ha ricordato: la decisione amministrativa automatizzata è subordinata alla piena conoscibilità dell’algoritmo e dei criteri usati per il suo funzionamento.

Addizionali locali, regioni e comuni con tempi diversi.

Francesco Cerisano

La nuova Irpef a tre aliquote e tre fasce di reddito (23% fino a 28 mila euro, 35% da 28 mila a 50 mila e 43% sopra i 50 mila) disegnata dal dlgs attuativo della delega fiscale, approvato dal consiglio dei ministri di ieri, dovrà essere recepita con tempistiche differenti dagli enti territoriali. per i comuni. In questo caso la deadline coinciderà con la data, sempre molto variabile e ampiamente prorogata nel corso dell’anno, di approvazione del bilancio di previsione. I sindaci avranno quindi sicuramente più tempo dei governatori per approvare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale per recepire la nuova articolazione dell’Irpef decisa dalla delega. I comuni che invece già hanno un’addizionale Irpef differenziata per aliquote e fasce di reddito non dovranno fare nulla.

Centrali eoliche: torre eolica fuori dalla stima catastale.

Per le centrali eoliche deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotorenavicella-torre”, da considerarsi come un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto. Con la circolare n. 28/E/2023 l’Agenzia delle Entrate si adegua all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, secondo cui – con specifico riferimento alla peculiare fattispecie delle “torri eoliche” e alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica – occorre tenere conto del rapporto di strumentalità delle stesse torri rispetto al processo produttivo.

Componenti perequative Tari, tante le incertezze applicative.

di Mario Daniele Rossi

A partire dal 2024 negli inviti di pagamento della Tari o della tariffa corrispettiva rifiuti saranno presenti due nuove componenti perequative, istituite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Per il loro inserimento nelle bollette del prossimo anno è però necessario che l’Autorità chiarisca rapidamente alcune problematiche applicative al fine di consentire a soggetti impositori e società di software di predisporre correttamente i modelli di pagamento. In disparte i dubbi di legittimità sul maggior carico tributario derivante dalla componente UR2 che non trova una adeguata copertura normativa e quindi espone al rischio di contestazioni da parte dei contribuenti, vi è intanto da notare che la misura annua delle componenti (€ 0,10 per la UR1 e € 1,50 per la UR2) è stata legata all’utenza Tari. A differenza di quanto avviene per il settore idrico, dove il collegamento è stato effettuato con il solido parametro del metro cubo di acqua consumata, il riferimento all’utenza rifiuti appare poco preciso. C’è poi il problema della commisurazione annuale, sul quale la deliberazione n. 368/2023 tace. Occorre infatti capire se i gestori delle tariffe dovranno frazionare le componenti aggiuntive in proporzione al tempo (come avviene per il tributo o per la tariffa corrispettiva) oppure se gli importi siano dovuti integralmente anche per utenze interessanti solo parzialmente l’anno.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=aogqPoFIpWI

l podcast

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