Stampa & Tributi del 16 Gennaio 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

La pec della società è anche domicilio digitale degli amministratori. I ruoli non incassati dopo cinque anni tornano al creditore.

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La pec della società è anche domicilio digitale degli amministratori.

L’indirizzo di posta elettronica certificata della società amministrata può essere utilizzato dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale e, pertanto, quando nel Registro imprese si iscrive la nomina degli amministratori unitamente all’atto costitutivo delle società di persone e di capitali, la pec della società può essere usata anche come pec degli amministratori. È questa la disposizione che il Registro imprese di Milano ha impartito («in attesa di successivi chiarimenti ministeriali»), con una comunicazione pubblicata sul suo sito internet, dopo che nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 10 gennaio), una interpretazione inevitabilmente restrittiva della nuova normativa in materia (il comma 860 dell’articolo 1 della legge 207/2024), adottata in prima lettura, aveva indotto il Registro a sospendere le domande di iscrizione delle nuove società che non fossero corredate dell’indirizzo pec dei loro amministratori. In altre parole, con una soluzione intelligente adottata nel segno dell’efficienza, si è pensato che, alla fine, il domicilio digitale altro non è che la proiezione del domicilio fisico nel mondo virtuale: pertanto, così come è sempre stato possibile che un amministratore collochi il proprio domicilio fisico presso la società amministrata, altrettanto è ora possibile che un amministratore elegga il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale della società presso la quale egli ricopre la carica, il quale è appunto rappresentato dall’indirizzo pec attribuito alla società in questione.

I ruoli non incassati dopo cinque anni tornano al creditore.

A partire dai carichi affidati dal 1° gennaio di quest’anno trova applicazione la regola del discarico automatico dopo 5 anni, con alcune significative eccezioni. Tra le novità, si segnala la possibilità per l’ente creditore di affidare la riscossione dei crediti discaricati alle società abilitate alla gestione delle entrate locali, scelte con procedura ad evidenza pubblica. Tra i punti fondamentali della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) vi è l’alleggerimento dei compiti di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) nella gestione delle procedure di discarico dei crediti inesigibili. Questo è avvenuto con l’introduzione della regola secondo cui, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, la partita è automaticamente discaricata e ritorna quindi nella disponibilità dell’ente creditore (ad esempio, Inps, agenzia delle Entrate o enti territoriali). In sostanza, il ciclo medio di vita del credito pubblico viene individuato in poco più di cinque anni.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=dnKNgItTDQk

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu