Reclamo, abrogazione subito. Attività accertativa dei comuni a rischio con l’obbligo di contraddittorio. IMU, conguaglio al 29 febbraio 2024: in quali casi.
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Reclamo, abrogazione subito.
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi
Abrogazione del reclamo con effetto immediato: è questo quanto si evince dal testo della direttiva emanata dal ministero delle finanze e, segnatamente, dalla direzione del dipartimento della giustizia tributaria. Seppure la direttiva fa riferimento alla modalità di impugnativa degli atti afferenti le controversie sul pagamento del contributo unificato di importo fino a 50 mila euro, il riferimento esplicito è alla necessità di impugnativa direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria. Nel documento, viene fatto presente che l’articolo 2, comma 3, del dlgs 220 del 2023 contiene appunto l’abrogazione delle disposizioni che erano contenute nell’articolo 17 bis del dlgs 546 del 1992 e cioè quelle riferite al reclamo – mediazione.
Attività accertativa dei comuni a rischio con l’obbligo di contraddittorio.
di Stefano Baldoni
Gli enti locali sono alle prese con le norme del riformato statuto del contribuente, che rischiano di bloccare l’attività di accertamento. Tra di essi sembrano potervisi includere gli avvisi di accertamento della TARI per omesso, insufficiente o tardivo versamento, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all’emissione degli avvisi di pagamento (e dei solleciti), peraltro sovente di natura automatizzata o sostanzialmente tale. Inoltre, si ritiene che siano escludibili dal contraddittorio anche tutti gli avvisi di accertamento IMU per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta (articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, avvisi di accertamento d’ufficio per omesso versamento o in rettifica per insufficiente versamento). Ciò in quanto si tratta di atti di mero controllo della dichiarazione e di liquidazione, volti semplicemente ad evidenziare la corrispondenza tra l’imposta versata dal contribuente e quella calcolata sui cespiti dichiarati o anche acquisibili d’ufficio, in tutti i casi in cui le norme dispensano il contribuente stesso dall’obbligo dichiarativo (si pensi agli atti notarili, agli atti catastali, alle successioni, eccetera), come definiti dal decreto relativo alla dichiarazione IMU. Qualora suddetta interpretazione sia corretta e sia suffragata, come si spera, da solerti chiarimenti interpretativi ufficiali o normativi.
IMU, conguaglio al 29 febbraio 2024: in quali casi.
Con comunicato stampa del 12 gennaio 2024, il Mef ha reso noto che , con esclusivo riferimento all’IMU, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU trasmesse al MEF entro il termine del 30 novembre 2023 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un comunicato stampa in data 12 gennaio 2024 con cui ha reso noto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=28x0n_trD9I
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu