Stampa & Tributi del 16 Dicembre 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Saldo Imu 2024, sanzioni super ridotte per chi paga in ritardoIl presupposto impositivo guida il «ne bis in idem»Con avvisi di accertamento più rapidi tassi di riscossione su anche del 9%Da gennaio la tagliola del discarico automaticoIpoteca, comunicazioni preventive blindateNiente fermo sui veicoli di trasporto disabiliAtti tributari, prove rafforzate

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Saldo Imu 2024, sanzioni super ridotte per chi paga in ritardo

Ravvedimento a sanzioni ridotte per i soggetti che “saltano” il saldo Imu 2024, in scadenza oggi 16 dicembre. Con la riforma del regime sanzionatorio (Dlgs 87/2024), efficace a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica la nuova sanzione del 25%, in luogo di quella previgente del 30%, valevole anche per i tributi comunali. Resta fermo che, in caso di pagamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Questo significa che la sanzione diventa pari al 12,5% se il pagamento del saldo Imu 2024 avviene entro il prossimo 16 marzo. Inoltre, se l’imposta viene versata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione del 12,5% si riduce a un quindicesimo (pari allo 0,833%) per ciascun giorno di ritardo. Tutto ciò impatta naturalmente anche sul ravvedimento.

Il presupposto impositivo guida il «ne bis in idem»

La Cassazione, nella sentenza n. 30051/2024 delle Sezioni unite, fornisce importanti indicazioni su alcuni istituti del nuovo Statuto dei diritti del contribuente (Dlgs 219/2023). La questione posta all’attenzione della Corte era la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre un annullamento in malam partem per il contribuente, e quindi di incrementare la propria pretesa impositiva. Nel decidere la questione, molto opportunamente, la Corte si è preoccupata di enunciare principi di diritto compatibili anche con il nuovo assetto normativo, e quindi con i nuovi istituti dell’autotutela, obbligatoria e facoltativa, e del divieto del ne bis in idem. Proprio su quest’ultimo istituto si sono registrate posizioni contrapposte, e la prima giurisprudenza di merito chiamata ad applicarlo ha fornito risposte non proprio convincenti, soprattutto in un’ottica sistemica.

Con avvisi di accertamento più rapidi tassi di riscossione su anche del 9%

Il quadro emerso dalla ricerca Ifel presentata nei giorni scorsi (Nt+ Enti locali & Edilizia dell’11 dicembre) offre una conferma empirica dei timori più volte sollevati dalla Corte dei Conti circa l’importanza della riscossione, che rappresenta il vero punto dolente dei Comuni. Parte della responsabilità ricade su un quadro normativo in evoluzione (e complicazione), ma la capacità di riscossione è legata a fattori che dipendono dai Comuni stessi. La circostanza che gli atti di accertamento siano emessi, nella maggioranza dei Comuni analizzati, per l’ultimo anno accertabile, è prassi sicuramente da censurare, sintomo di cattiva organizzazione e spesso dall’assenza di un adeguato impulso della politica. È evidente che così si accerta un credito già vetusto. E siccome l’accertamento e la riscossione sono due facce della stessa medaglia, le possibilità concrete di riscuotere il credito diminuiranno ancor più se anche la riscossione coattiva viene attivata dopo anni dalla definitività della notifica dell’accertamento. Gli avvisi spediti entro un anno dalla violazione aumentano del 7,49% gli incassi da accertamento e dell’8,52% quelli da riscossione coattiva nella Tari, e lo stesso accade negli altri tributi.

Da gennaio la tagliola del discarico automatico

Dal 2025 per i tributi locali si apre un nuovo contesto normativo dettato dal Dlgs 110/2024. La riforma impatta sulle scelte dei Comuni, in quanto si corre il rischio che molte delle posizioni affidate all’agenzia delle entrateRiscossione ritornino sotto la responsabilità del Comune, in quanto non incassabili secondo Ader. È la conseguenza del «discarico automatico», che si verifica, salvo eccezioni, quando le somme non sono incassate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento del carico. È previsto anche il «discarico anticipato», che si verifica quando, anche prima dei cinque anni, Ader verifica che non vi siano beni o crediti da aggredire, mediante l’accesso al sistema informativo che restituisce informazioni sul debitore relativamente ai fabbricati, terreni, auto, datore di lavoro, redditi da locazione, rimborsi di tributi erariali, e così via.

Ipoteca, comunicazioni preventive blindate

L a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che segua ad avvisi di accertamento e a cartelle di pagamento regolarmente notificati e divenuti definitivi è inattaccabile, né tramite il ricorso alla stessa sono ammesse argomentazioni ed eccezioni relative a questi ultimi atti. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 1839/2024, depositata lo scorso 29 aprile.

Niente fermo sui veicoli di trasporto disabili

L’ aver dimostrato, anche in giudizio, il regolare possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 104/1992, permette di riconoscere al contribuente l’annullamento del fermo amministrativo disposto su veicolo adibito a trasporto di disabili, fattispecie analoga al bene mobile strumentale all’attività di impresa o professionale, trattandosi di bene necessario e fondamentale per lo svolgimento delle attività che riguardano le particolari e comprovate condizioni di necessità del diversamente abile. È il canone espresso dalla Cgt di I grado di Latina (presidente relatore Costantino Ferrara) con la sentenza n. 1149/2024 dello scorso 13 novembre.

Atti tributari, prove rafforzate

N el caso in cui gli atti tributari vengano notificati a un contribuente momentaneamente assente direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata ordinaria, l’ente impositore è tenuto in caso di compiuta giacenza a spedire al destinatario una raccomandata informativa, così come previsto per gli atti giudiziari e per le notifiche effettuate dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 28618 del 6 novembre 2024.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=uuH-WL5RhHI

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu