Cartelle, corsa a dilazionare. Ravvedimento speciale, cumulo giuridico senza favor rei. Annualità e tipi di infrazione: i limiti del ravvedimento speciale. Consorzi di bonifica, tre gli step per riscuotere i contributi: emissione del ruolo, affidamento all’esattore e notifica della cartella di pagamento.
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Cartelle, corsa a dilazionare.
di Giuliano Mandolesi
Trenta giorni di tempo oltre la scadenza per pagare o dilazionare i debiti iscritti a ruolo al fine di evitare la sospensione dei crediti da bonus edilizi per i contribuenti con cartelle arretrate oltre i 10 mila euro. Potenzialmente interessati dall’effetto sospensivo circa 160 miliardi di crediti ancora non utilizzati su 219 miliardi di bonus edilizi di varia natura compravenduti e transitati sul portale dell’agenzia delle entrate. La disposizione è attualmente dormiente poiché, sebbene in vigore dallo scorso 30 marzo, il giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 39/2024, per espressa previsione normativa lega la sua operatività (con modalità di attuazione e decorrenza) all’emissione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Ravvedimento speciale, cumulo giuridico senza favor rei.
di Dario Deotto e Luigi Lovecchio
Il ravvedimento speciale dovrà essere perfezionato senza poter applicare il cumulo giuridico, sia perché la norma attualmente vigente non lo prevede, sia perché lo schema di decreto attuativo della riforma delle sanzioni lo prevede ma solo per le violazioni commesse dal 30 aprile prossimo. Questo significa, in concreto, che il contribuente dovrà provvedere a regolarizzazione ogni singola violazione commessa. Si pensi al caso piuttosto frequente della mancata emissione di fattura a fronte di una cessione di beni avvenuta, ad esempio, nell’anno 2020. In tale eventualità, il contribuente dovrà regolarizzare la mancata fatturazione (sanzione pari a un diciottesimo del 90% dell’imposta non fatturata), l’infedele dichiarazione Iva (sanzione ancora pari a un diciottesimo del 90% dell’imposta non dichiarata) e l’infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (sanzione sempre pari a un diciottesimo del 90% dell’imposta non dichiarata).
Annualità e tipi di infrazione: i limiti del ravvedimento speciale.
di Dario Deotto e Luigi Lovecchio
Vari intrecci si presentano per il ravvedimento speciale, dopo i recenti interventi normativi. Dopo che già l’articolo 3-bis del Dl 132/2023 aveva disposto la riapertura per i «soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato» il ravvedimento speciale, dando loro la possibilità di procedervi effettuando il versamento in unica soluzione e rimuovendo l’irregolarità entro il 20 dicembre scorso, un successivo intervento si è avuto con il Milleproroghe (Dl 215/2023, in sede di sua conversione). Attraverso l’articolo 3, comma 12-undecies di tale decreto è stato previsto che «le disposizioni dell’articolo 1, commi da 174 a 178» della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) «tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2» del Dl 34/2023, si applicano «anche» alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (con perfezionamento da eseguirsi – per effetto ora del Dl 39/2024 – entro il 31 maggio 2024).
Consorzi di bonifica, tre gli step per riscuotere i contributi: emissione del ruolo, affidamento all’esattore e notifica della cartella di pagamento.
Angelo Lucarella
P er riscuotere i contributi relativi ai consorzi di bonifica non si può usare l’ingiunzione fiscale, ma occorre emettere il ruolo esecutivo, affidare il carico al soggetto esattore e, successivamente, notificare la cartella di pagamento. È il ragionamento operato dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di Puglia con la sentenza n. 1362 del 5/12/2023 depositata il 10/4/2024. I giudici hanno fatto, anzitutto, un riepilogo storico dell’evoluzione normativa in merito ai consorzi di bonifica specificando che “i contributi consortili sono sempre stati riscossi con procedura a mezzo ruolo sin dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, i cui articoli 111, 112 e 113 prevedevano la emissione di ruoli annuali da riscuotere con esattore speciale”
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Il video
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Il podcast
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