Nella fiscalità ambientale la svolta in una politica premiale, oltre l’incentivo Isee, fabbricati rurali senza valore Imu da indicare con il terreno
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Nella fiscalità ambientale la svolta in una politica premiale, oltre l’incentivo
La declinazione di «fiscalità ambientale» fino a poco tempo fa legata al principio comunitario del «chi inquina paga» e a interventi circoscritti, nei fatti, a pochi tributi con una destinazione vincolata spesso incontrollabile e con frequente traslazione economica del relativo costo, dovrebbe ora mutare veste e ambire ad una fisionomia più stabile, non limitata a interventi agevolativi, pur utili, ma estemporanei come quelli di cui alla cosiddetta transizione 5.0.Le maggiori entrate derivanti da prelievi graduati nella diversità di aliquote e il loro temporaneo impiego in crediti tributari ma anche una temporanea fiscalità di sostegno possono compensare per un breve periodo i maggiori costi finanziari della transizione e offrire una soluzione ad un problema non più rinviabile. I nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione alimentano la speranza di un sistema fiscale che conosca misure diverse in grado di apprezzare l’iniziativa economica che non reca danno all’ambiente e che permetta, così, una tutela dell’ambiente nell’interesse anche di quelle future generazioni che un domani apprezzeranno la scelta del legislatore di oggi.
Ravvedimento operoso: vecchie e nuove misure
Il contribuente che ha commesso o commetterà una violazione dopo il 1 settembre 2024 e vuole o vorrà ravvedersi, dovrà applicare la nuova misura sanzionatoria e le conseguenti nuove riduzioni previste dal novellato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Così, ad esempio, il mancato pagamento del saldo Imu a dicembre prossimo, potrà essere sanato maggiorando l’importo dovuto con una sanzione pari a: • 0,08 per cento ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo; • 25 per cento per versamento effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno di ritardo; • 39 per cento per versamento effettuato tra il trentunesimo e il novantesimo giorno di ritardo; • 125 per cento per versamento entro un anno di ritardo; • 57 per cento per versamento oltre l’anno. Attenzione però se il contribuente vuole sanare un omesso versamento la cui scadenza era anteriore al 1 settembre 2024 (esempio acconto Imu 2024). Visto che la nuova misura sanzionatoria del venticinque per cento è applicabile alle violazioni conclamate dopo tale data, nel caso dell’acconto Imu 2024, la sanzione resta quella del trenta per cento e il ravvedimento operoso dovrà essere calcolato con le vecchie regole.
Isee, fabbricati rurali senza valore Imu da indicare con il terreno
I fabbricati rurali devono essere indicati nella dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini della determinazione dell’Isee tranne nel caso in cui siano privi di valore Imu (in quanto inclusi nel valore del terreno). La risposta fornita in Aula al Senato dal viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, a un’interrogazione parlamentare proposta da Meinhard Durnwalder (gruppo Autonomie) chiarisce le modalità di indicazione dei fabbricati rurali ai fini della determinazione dell’Indicatore di situazione economica equivalente (Isee).
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=Fm4ZBRs1wGU
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu