Stampa & Tributi del 15 Luglio 2024

Riscossione, i Comuni possono già richiedere la restituzione dei crediti. Riscossione con tempi rigorosi. Atti della riscossione ok senza sottoscrizione. Ricorsi, la notifica ha il suo rito. Limiti ai benefici Imu per le forze armate.

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Riscossione, i Comuni possono già richiedere la restituzione dei crediti.

Di Pasquale Mirto

Più che su una riforma mirata a efficientare la riscossione coattiva, che vede oggi un magazzino ruoli di oltre 1.200 miliardi, le norme sembrano puntare molto sull’azzeramento del magazzino e sulla definizione di nuove procedure che ne evitino, in futuro, il ricrearsi. Probabilmente, la convinzione è che la gestione di un magazzino ridotto, con crediti non vetusti, possa efficientare la riscossione. Nonostante questo, la riforma impatta molto sui Comuni, chiamati ora a una gestione più attenta dei crediti. Perché non si può nascondere che molti Comuni, una volta affidati i carichi ad Ader, smettono di preoccuparsene, mantenendo in bilancio il residuo attivo, magari per decenni, e senza adeguati accantonamenti a Fcde. L’impatto più rilevante arriverà dal «discarico automatico», che si verifica, salvo eccezioni, quando le somme non sono incassate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento del carico. È previsto anche il «discarico anticipato» quando, anche prima dei cinque anni, Ader verifica che non vi siano beni o crediti da aggredire, mediante l’accesso al sistema informativo che restituisce informazioni sul debitore relativamente ai fabbricati, terreni, auto, datore di lavoro, redditi da locazione, rimborsi di tributi erariali, e così via. I due meccanismi opereranno per i crediti affidati ad Ader dal 1° gennaio 2025.

Riscossione con tempi rigorosi.

di Giuseppe Ripa e Alessandro Lattanzi

Riscossione più rapida, da attuarsi entro specifiche tempistiche, pena il discarico automatico o addirittura anticipato, con controlli da operarsi anche sull’Agenzia della Riscossione, al fine di valutarne la corretta attività. Questo è quanto emerge dal Capo I dello schema di decreto legislativo recante le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 luglio. In sostanza, il legislatore delegato ha voluto riorganizzare l’attività di riscossione, pianificandola attraverso tempistiche specifiche, prevedendo poi il discarico (automatico o anticipato) delle quote non riscosse, attuando così quanto previsto dall’art. 18 della legge delega n. 111/2023. Logica conseguenza di ciò è stata anche la previsione di una apposita procedura di controllo in carico all’ente della riscossione il quale, in caso di accertata responsabilità, sarà responsabile del pagamento di quanto affidatogli, ancorché in misura ridotta.

Atti della riscossione ok senza sottoscrizione.

Per la cartella e per gli atti della riscossione che, regolarmente notificati, siano predisposti secondo il modello ministeriale approvato, non è previsto che la sottoscrizione degli stessi da parte del responsabile del procedimento costituisca un requisito essenziale a pena di nullità. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara), nella sentenza n. 283/2024, depositata lo scorso 6 marzo.

Ricorsi, la notifica ha il suo rito.

Di Sergio Trovato

Nulla la notifica del ricorso in appello da parte dell’Agenzia delle entrate presso il domicilio del difensore della controparte se il plico è stato consegnato al portiere dello stabile e non è stata inviata la raccomandata informativa al destinatario. L’omesso adempimento pregiudica la validità della notifica. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 16300 del 12 giugno 2024.

Limiti ai benefici Imu per le forze armate.

La specifica esenzione dal versamento dell’Imu da parte dei contribuenti appartenenti alle forze armate è comunque subordinata alla presentazione nei termini dell’apposita dichiarazione all’ente comunale in cui si rappresentano i presupposti di accesso al beneficio. È il canone ricavabile dalla sentenza n. 919/2024, depositata lo scorso 7 febbraio nella segreteria della Cgt di II grado del Lazio.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=CQoTg1jgJ-U

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu