stampa & tributi del 14 settembre 2023

Fisco, contradditorio da valorizzare per una buona riforma. Definizione agevolata liti: il nodo delle dilazioni su più atti. Cartelle dopo la rottamazione, sovrapposizione temporale. Tributi locali, ravvedimento e contraddittorio preventivo.

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Fisco, contradditorio da valorizzare per una buona riforma

Giacinto della Cananea

proprio nell’impulso che l’amministrazione finanziaria ha impresso all’attuazione della delega si annida un rischio, ben evidenziato negli studi comparati sulla codificazione dei procedimenti amministrativi. Nelle democrazie liberali, la generalizzazione del diritto al contraddittorio è diretta a realizzare scopi non strumentali: la partecipazione al procedimento serve, cioè, a proteggere la dignità di ogni persona, a salvaguardare i suoi diritti dinanzi ai possenti apparati statali. In altre esperienze giuridiche, in governi meno liberali o apertamente autoritari, è invece enfatizzata la valenza collaborativa dell’apporto del cittadino, che serve semplicemente a integrare gli elementi di cui l’amministrazione dispone, per consentirle di decidere meglio. Se, per esempio, si limitasse la tipologia dei documenti che il contribuente può fornire o se si stabilissero decadenze, o altri effetti pregiudizievoli per i documenti e le memorie presentati oltre un certo termine, si attenuerebbe – fin quasi a scomparire – la valenza garantista del contraddittorio.

Definizione agevolata liti: il nodo delle dilazioni su più atti

di Laura Ambrosi

Secondo la norma vanno decurtate dal totale tutte le somme versate a qualunque titolo nelle more del contenzioso, ad esclusione di quelle destinate all’Agente della riscossione. Purtroppo si tratta di un’informazione difficilmente reperibile. In molti casi, il contribuente ha iniziato i versamenti dopo che il carico è stato affidato all’Agente della riscossione. Così oltre all’imposta e agli interessi già calcolati nell’atto impositivo, ci sono ulteriori interessi maturati anche questi decurtabili ma di difficilmente quantificabili in modo puntuale. La vicenda poi si complica per i pagamenti dilazionati riferiti a più atti impositivi impugnati. Il sistema non indica gli interessi versati (del piano rateazione), ma solo le somme versate a titolo capitale. Materialmente, quindi, l’unico modo per l’Agenzia di conoscere quanti interessi siano stati versati per atto impositivo è una richiesta ad agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale nella maggior parte dei casi non fornirebbe l’informazione (secondo quanto riferito) neanche all’agenzia delle Entrate. Il tutto così è lasciato ai funzionari più volonterosi.

Cartelle dopo la rottamazione, sovrapposizione temporale

di Cristina Bartelli

Cartelle notificate dopo la richiesta di rottamazione senza tenere conto dell’istanza presentate, e pignoramenti dei conti bancari, possibile sovrapposizione temporale su cui, l’Agenzia delle entrate Riscossione a disposizione sull’assistenza del caso. Arriva fino in commissione finanze della camera in una risposta del sottosegretario del ministero dell’economia Lucia Albano la vicenda delle cartelle notificate poco dopo la chiusura della finestra, del 30 giugno, per aderire alla rottamazione di cui aveva raccontato ItaliaOggi il 17 agosto 2023. Per gli interroganti, alcuni contribuenti hanno ricevuto, qualche giorno dopo la scadenza del 30 giugno, le notifiche di messa in mora per le stesse cartelle per le quali hanno presentato la domanda di definizione agevolata in argomento e che, in alcuni casi, hanno subito anche il pignoramento dei conti bancari. Sentita l’Agenzia, Albano riferisce che: «Il fenomeno lamentato dagli interroganti andrebbe, pertanto, apprezzato caso per caso, al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle criticità esposte. L’Agenzia evidenzia che potrebbe, infatti, trattarsi di casi di erronea inclusione, da parte del debitore istante, di carichi non definibili all’interno della domanda presentata (confronta articolo 1, commi 231, 246, 251), ovvero di fattispecie in cui l’iter di notifica degli atti di riscossione, avviato in data antecedente a quella di presentazione delle domande di definizione agevolata da parte dei debitori, si sia perfezionato solo in un momento successivo, con ciò determinandosi, di fatto, l’effetto disfunzionale denunciato».

Tributi locali, ravvedimento e contraddittorio preventivo

di Luigi Lovecchio

Ampliamento del ravvedimento e debutto del contraddittorio preventivo. Sono le principali novità della delega fiscale, in corso di attuazione, che impatteranno sui procedimenti relativi ai tributi locali. Nell’articolo 14 della delega (legge 111/2023), è stabilito che uno dei criteri da seguire è la promozione dell’adempimento spontaneo del contribuente. Si tratta peraltro di un principio largamente presente in tutta la legge, anche con riguardo ai tributi erariali. Con la revisione effettuata a partire dal 2015, anche il ravvedimento locale non ha più scadenze fisse prestabilite. Non è stata tuttavia chiaramente disinnescata la causa ostativa rappresentata dalla conoscenza di atti del procedimento di controllo. In particolare, mentre nei tributi erariali solo la ricezione di un atto impositivo costituisce un impedimento alla regolarizzazione, nei tributi locali, almeno in apparenza, è sufficiente l’invio di un questionario per bloccarla. In realtà, la cosa non è così semplice, se solo si pensa al fatto che anche nei tributi locali la consegna di un processo verbale di constatazione non è, al contrario, un ostacolo al ravvedimento.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=vKGWAAs_wNM

Il podcast

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