Stampa & Tributi del 14 Ottobre 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Giustizia tributaria, boom di accessi alla banca dati del merito: quasi mezzo milione di sentenze consultabili Contribuente punito se sulla situazione incerta non si adegua alla prassi Ravvedimento e cumulo: conta la sanzione più grave Prescrizione interrotta se c’è prova di notifica

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Giustizia tributaria, boom di accessi alla banca dati del merito: quasi mezzo milione di sentenze consultabili

Nei primi tre mesi di avvio del servizio, la banca dati del contenzioso tributario di merito è stata oggetto di circa 37.000 accessi, di cui oltre 16.000 relativi a più consultazioni effettuate dallo stesso utente. Oltre 64.000 sentenze sono state oggetto di visualizzazione e download del relativo documento. Il 14% degli accessi ha registrato una durata superiore a 15 minuti, mentre la permanenza media è stata pari a 8 minuti. A renderlo noto è il dipartimento della Giustizia tributaria del Mef diretto da Fiorenzo Sirianni. La banca dati è aggiornata con 429.998 sentenze native digitali depositate fino al 30 giugno 2024. Il sistema – denominato Prodigit e sostenuto con 8 milioni di euro di finanziamenti Pon e React Ue – è stato elaborato in collaborazione tra il Mef e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il progetto è ambizioso: modernizzare la nuova giurisdizione – recentemente riformata con la legge 130/2022 e col Dlgs 220/2023 -, per implementare la trasparenza e consentire a tutte le parti di conoscere l’andamento della giurisprudenza di merito.

Contribuente punito se sulla situazione incerta non si adegua alla prassi

Tra le disposizioni contenute nella revisione delle sanzioni amministrative ex Dlgs 87/24, ce n’è una che lascia davvero perplessi. Si tratta del nuovo comma 5-ter inserito all’articolo 6 del Dlgs 472/1997 (cause di non punibilità). Viene stabilito che «non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 10- sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria». La formulazione non è proprio “limpidissima”, ma il senso, obiettivamente, non può che risultare il seguente: per una determinata fattispecie tributaria vi è una preliminare condizione di obiettiva incertezza in relazione alla “portata e all’ambito di applicazione” della disposizione di riferimento.

Ravvedimento e cumulo: conta la sanzione più grave

Binomio ravvedimento-cumulo giuridico alla prova delle violazioni commesse dallo scorso 1° settembre, in attesa di verificare il software che l’Agenzia dovrebbe mettere a disposizione.

La norma prevede che per il calcolo della sanzione unica le Entrate mettano a disposizione uno specifico software, che però non è stato ancora rilasciato. Bisognerà vedere se l’Agenzia continuerà a reiterare l’”imprecisione” secondo la quale, qualora si provveda a regolarizzare – con il ravvedimento operoso – una o più fatture non emesse, occorre provvedere anche al pagamento della sanzione ridotta relativa all’eventuale insufficiente/omesso versamento che si sarebbe realizzato in sede di liquidazione periodica. Tutto ciò se il ravvedimento interviene entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Se invece interviene dopo, per l’Agenzia non sussiste la violazione dell’insufficiente/omesso versamento in quanto la penalità risulterebbe “assorbita” da quella di infedele dichiarazione Iva.

Prescrizione interrotta se c’è prova di notifica

Qualificandosi anche la cartella di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione, nel momento in cui quest’ultima sia ampiamente decorsa dalla notifica di quella fino alla data di ricezione della successiva intimazione di pagamento, il giudice ne dovrà disporre l’annullamento, dichiarandone maturato il relativo termine. È in sostanza il canone fornito dalla Cgt di I grado di Roma (presidente Costantino Ferrara, relatore Elisabetta Rosi) con la sentenza n. 7053/2024, depositata il 28 maggior scorso.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=7nyXG9D_nhY

Il podcast

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