Stampa & Tributi del 14 Novembre 2024

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Beni strumentali, resta il nodo indeducibilità dell’Imu dall’Irap Il servizio integrato dei rifiuti: l’efficacia eterointegrativa del metodo tariffario (MTR) dell’ARERACassazione#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

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Beni strumentali, resta il nodo indeducibilità dell’Imu dall’Irap

Con la sentenza n. 171 del 2024 la Corte costituzionale ha ribadito la posizione espressa nella sentenza n. 21 sulla legittimità delle regole che sanciscono l’indeducibilità dall’imponibile Irap dell’Imu sugli immobili strumentali, lasciando sussistere una differenza di trattamento rispetto all’Ires. Per la Corte, la deducibilità dell’Imu da questa seconda imposta ha una natura «strutturale», perché il legislatore ne individua il presupposto nel possesso di un «reddito complessivo netto» (articolo 75, comma 1, del Tuir), e perché l’Imu è un «costo necessitato che si atteggia alla stregua di un ordinario fattore della produzione, a cui l’imprenditore non può sottrarsi».Perciò, per la dottrina più accreditata, queste componenti negative assumono rilievo nel calcolo dell’imponibile non come costi (che riguardano la diversa espressione di capacità contributiva che è il reddito), ma in quanto espressione del valore dei beni utilizzati nella produzione, frutto di altre attività produttive già assoggettate all’imposta (Gallo). Il fatto è che, per un difetto di impostazione, ma anche per i ripetuti interventi di riforma che hanno alterato la fisionomia originaria del tributo, le regole che definiscono quantitativamente il prodotto netto non sono sempre coerenti con i suoi caratteri fondamentali, e quella che, fra oneri di gestione generalmente ammessi in deduzione, fa eccezione per l’Imu, è un chiaro esempio.

Il servizio integrato dei rifiuti: l’efficacia eterointegrativa del metodo tariffario (MTR) dell’ARERA

Il giudice amministrativo si è soffermato, di recente, sull’effettiva portata dell’obbligo di adeguamento dei contratti in essere tra il Comune e il gestore del servizio, in forza dell’efficacia etero-integrativa riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità. La rassegna dà conto dell’orientamento condiviso dai diversi Tribunali amministrativi, i quali riconoscono il potere di eterointegrazione del MTR, “anche per i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, quale precipitato di un obbligo normativo, nell’interesse sia delle parti sia degli utenti del servizio”. Merita un cenno la precisazione del TAR Lombardia, Brescia, con sent. n. 747 del 19 settembre, secondo cui “tale eterointegrazione non può valere in aumento rispetto ai corrispettivi contrattuali pattuiti con il gestore del servizio”. Il collegio argomenta tale conclusione sulla base della previsione di cui all’art. 1, comma 528, legge 205/2017, secondo cui “Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte”: l’aggettivo “massimi” – evidenzia il giudice – è “inequivocabile nel senso che i singoli enti territorialmente competenti possono pattuire con i gestori del servizio dei rifiuti prezzi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione del metodo tariffario adottato da ARERA.

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Il video

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Il podcast

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