Stampa & Tributi del 14 maggio 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

I comuni collaborano ai controlli antifrode L’incentivo si quantifica nel 50% del gettito. Contraddittorio preventivo, nuova stretta sull’obbligo. Contraddittorio più esclusivo. No all’impugnazione dell’annullamento paziale dell’atto. Spese di lite compensate se l’atto è annullato in autotutela per un chiarimento in corsa. Esenti dal pagamento IMU anche le società agricole di capitali.

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I comuni collaborano ai controlli antifrode L’incentivo si quantifica nel 50% del gettito.

DI MARIA MANTERO

Comuni alleati di Guardia di finanza e Agenzia delle entrate per contrastare le frodi sulle agevolazioni da bonus edilizi, si stimano incassi da record pari a 700 milioni per il 2025 e 1,7 miliardi nel 2026. Per incentivare l’attività di controllo agli enti locali il correttivo al dl Superbonus presentato venerdì dal governo prevede di riconoscere agli enti una quota pari 50% di quanto riscosso. È questo quanto si legge nel testo e nella relazione tecnica dell’emendamento per quanto riguarda l’articolo 4 ter del decreto Superbonus (dl n. 39/2024) in esame alla commissione finanze del Senato. La modifica fa parte di un emendamento a firma Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economia e delle finanze. Mentre ieri pomeriggio è scaduto anche il termine ultimo per i subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore. In settimana quindi il testo di conversione dovrebbe uscire dall’Aula del senato e passare alla Camera.

Contraddittorio preventivo, nuova stretta sull’obbligo.

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Esclusi dal nuovo contraddittorio preventivo gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta inesistenti, gli atti per i quali sussistono specifiche forme di interlocuzione preliminare con il contribuente e i provvedimenti di diniego di rimborso. A pochi giorni dal debutto delle nuove regole sull’applicazione dell’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente e dell’accertamento con adesione si registra il secondo intervento legislativo correttivo – dopo quello del Dl 39/2024 –, questa volta sotto forma di emendamento del relatore (Giorgio Salvitti, senatore di Fdi), come interpretazione autentica, alla legge di conversione del medesimo decreto 39.

Contraddittorio più esclusivo.

di Duilio Liburdi e Massimiliano Siron

N essun contraddittorio preventivo in base al nuovo articolo 6 bis dello statuto per le contestazioni su crediti inesistenti, per il diniego di istanze di rimborso e nelle ipotesi i cui delle disposizioni normative prevedano già ipotesi di interlocuzione con l’amministrazione finanziaria. È questo il contenuto di un emendamento al dl 39 del 2024 che provvede ad intervenire sulla disciplina del contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000. L’effetto della modifica normativa, nella sostanza, è quello di limitare ulteriormente le ipotesi in cui il nuovo istituto si applica obbligatoriamente lasciando alle fattispecie trattate nelle situazioni disciplinate dalle modifiche normative l’applicazione di altre disposizioni di legge. La prima indicazione che emerge dall’emendamento è quella in base alla quale la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 6 bis va interpretata nel senso che il contraddittorio obbligatorio è applicabile per gli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra amministrazione finanziaria e contribuenti nonché nei casi in cui il recupero a tassazione riguardi le fattispecie legate alla contestazione di crediti inesistenti.

No all’impugnazione dell’annullamento paziale dell’atto.

di Di Stefano Baldoni

L’avviso di accertamento Imu parzialmente annullato non può essere impugnato dal contribuente. La Corte di cassazione affronta di nuovo la questione relativa alla possibilità per il contribuente di contestare giudizialmente un avviso di accertamento che annulla parzialmente un precedente avviso, riducendone la portata. Con l’ordinanza n. 10947/2024, la Suprema Corte ha trattato il ricorso presentato da un contribuente avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado (ex Ctr) che aveva accolto l’appello del concessionario del Comune, disponendo il rigetto del ricorso del contribuente con il quale si contestava l’intervenuta decadenza del potere di notificare un nuovo avviso di accertamento in sostituzione del precedente. La Corte di cassazione, con l’ordinanza qui esaminata, ha confermato, in linea con precedenti pronunce della medesima Corte, che l’avviso di accertamento emesso dal comune in accoglimento parziale della richiesta di autotutela del contribuente ha una portata riduttiva della pretesa impositiva nei confronti del contribuente e, quindi, non è impugnabile, in quanto non modifica nulla rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento.

Spese di lite compensate se l’atto è annullato in autotutela per un chiarimento in corsa.

di Marcello Maria De Vito

Le spese di lite possono essere compensate quando l’annullamento dell’atto in autotutela deriva dall’obiettiva complessità della materia risolta da una norma interpretativa successiva all’emanazione dell’atto. In tal caso, l’annullamento costituisce comportamento processuale conforme al rispetto del dovere di lealtà di cui all’articolo 88 del Codice di procedura civile, che può essere premiato con la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3556 del 7 febbraio 2024, ha chiarito il perimetro di applicabilità della compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs 546/92.

Esenti dal pagamento IMU anche le società agricole di capitali.

di Giuseppe Durante*

In materia di esenzione IMU riferito al settore agricolo le misure di favore che implicano il mancato versamento dell’imposta possono essere estese anche a società agricole di capitali, sempre che si tratti di una società che abbia i requisiti dell’imprenditoria agricola professionale, ovvero, se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività specifiche del settore agricolo, abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°6346 del 08/03/2024. Si tratta di un principio giurisprudenziale che estende l’esenzione dal pagamento (ICI) IMU anche alle società cooperative che hanno una evidente vocazione agricola espletata con le modalità dell’imprenditore agricolo a titolo professionale, subordinando il beneficio della esenzione tributaria alla coesistenza di due condizioni: a) l’esercizio di una attività specifica appartenente al settore agricolo prevista dallo Statuto societario rientrante in quanto tale tra le attività di cui all’articolo 2135 cc; b) la presenza di almeno un amministratore con la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale): in altre parole, i giudici di Cassazione subordinano il beneficio fiscale alla coesistenza di un requisito oggetto (attività agricola specifica) ed uno soggettivo, ossia, la qualifica certa di IAP superando per certi versi i limiti piuttosto stringenti previsti dalla normativa di riferimento per tutte le norme di esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=GyTD0P57ahI

Il podcast

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