Stampa & Tributi del 12 giugno 2024

Imu, l’Ifel rilancia sugli incentivi anti-evasione: nel calcolo tutto l’incassato. L’Ifel dà battaglia sull’incentivo Imu-Tasi. Debito tributario Imu, «prestazione in luogo dell’adempimento» sotto la lente della Corte conti. Dichiarazione Imu per accedere alle agevolazioni: si avvicina la scadenza. I gestori presentano il conto.

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Imu, l’Ifel rilancia sugli incentivi anti-evasione: nel calcolo tutto l’incassato

Il maggior gettito accertato e riscosso, ai fini dell’erogazione degli incentivi antievasione al personale dell’Ufficio Tributi, deve intendersi riferito all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione (Nt+ Enti locali & edilizia del 6 giugno). Lo ha ribadito l’Ifel (fondazione dell’Anci) con una nota di aggiornamento di ieri riguardante i criteri di calcolo degli incentivi di cui al comma 1091 della legge 145/2018, alla luce della delibera n. 113/2024 della Corte dei conti Lombardia. Per l’Ifel non vi sono dubbi che la locuzione “maggiore gettito accertato e riscosso” è riferita a tutte le riscossioni correlate all’attività di verifica e di controllo poste in essere dal Comune, diverse dalle riscossioni ordinarie. Pertanto, ad avviso di Ifel, quello che rileva è l’ammontare delle riscossioni, in conto competenza e in conto residui, realizzate nell’anno e collegate a un accertamento, indipendentemente dall’anno di notifica. In tal senso si esprimono la stragrande maggioranza dei regolamenti comunali.

L’Ifel dà battaglia sull’incentivo Imu-Tasi

Ifel contro Corte conti Lombardia sull’incentivo per il recupero Imu e Tari. La fondazione Anci ha diffuso una nota di chiarimento per tranquillizzare i numerosi enti spiazzati dalla recente deliberazione n. 113/2024/Pari della sezione regionale di controllo lombarda. Secondo Ifel, in particolare, le attività in corso, come pure i regolamenti approvati dai comuni, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla recente variante interpretativa.

Debito tributario Imu, «prestazione in luogo dell’adempimento» sotto la lente della Corte conti

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, con il parere n. 36/2024, ritiene che non sia sostanzialmente possibile il ricorso da parte dell’ente, al fine di sostituire un debito tributario Imu con l’acquisizione di un immobile, alla “prestazione in luogo di adempimento” prevista dall’articolo 1197 del codice civile. La delibera è una vera e propria rassegna sull’applicabilità ai debiti tributari dei vari istituti possibili, dalla datio in solutum (articolo 1197 del codice civile) alla compensazione (articolo 8, comma 1 della legge 212/2000) al “baratto amministrativo” ora regolato dall’articolo 201 del Dlgs 36/2023.

Dichiarazione Imu per accedere alle agevolazioni: si avvicina la scadenza

L’articolo 1 comma 741 lettera c) della legge n. 160/2019 ha reintrodotto alcune fattispecie di equiparazione ad abitazione principale ai fini della nuova Imu, fattispecie trattate come cause di esclusione per la vecchia Imu, in vigore fino all’anno 2019. Si tratta di: 1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficilale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Dopo diversi tentennamenti, la Corte di Cassazione, da alcuni anni, ha assunto un orientamento rigoroso (cfr ordinanze n. 5191/2022 – 5190/2022 – 28806/2023 – 28931/2023), ritenendo che le diverse norme succedutesi nel tempo non hanno abrogato l’obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza dal comma 5bis dell’articolo 2 del vecchio decreto legge n. 102/2013, che quindi continua ad applicarsi anche per le annualità 2014 e seguenti. Pertanto, per i casi di equiparazione su elencati, a cui aggiungere i cosiddetti “fabbricati merce”, nessuna agevolazione può essere concessa se non previa presentazione della dichiarazione. Anche il ministero dell’economia e delle finanze ha assunto analogo orientamento. Per i casi su esposti, la mancanza della presentazione della dichiarazione, impedisce l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge, pur essendo in possesso dei requisiti da essa richiesti.

I gestori presentano il conto

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a presentare il conto giudiziale, in quanto mantengono la qualifica di agenti contabili, oltre che di responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, e in caso di omesso versamento sono soggetti alla giurisdizione contabile. Si è così espressa la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, con una nota del 3 giugno scorso.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=wiQzwfcdpLU

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu