Stampa & Tributi del 12 aprile 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Statuto del contribuente, nodo del doppio binario per l’autotutela. Imu sul fabbricato non restituito al locatore, non rileva l’accordo tra le parti. La crisi non salva dall’Imu. Niente agevolazione Imu per lo studio professionale utilizzato come dimora

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Statuto del contribuente, nodo del doppio binario per l’autotutela

Sul fronte dell’autotutela obbligatoria resta ferma il vincolo dell’amministrazione finanziaria di conformarsi al giudicato dei “tribunali” in materia penale (articolo 4, allegato E, della legge 2248/1865), vincolo – non scalfito dalla legge delega e dal decreto attuativo – fermamente riaffermato dalla giurisprudenza (Corte costituzionale n. 120/1992 e n. 264/1997; Cassazione n. 5064/1999) ed avallato dalla esplicita dichiarazione legislativa di permanenza in vigore (articolo 1, comma 1, della Dlgs 179/2009). Sul fronte dell’autotutela facoltativa andrà ripreso il consueto meccanismo per rendere sindacabile il rifiuto tacito (mediante l’articolo 2 della legge 241/1990), ma soprattutto andranno esplorati i percorsi per far mergere un interesse pubblico generale, superiore e distinto dall’interesse alla legittimità dell’atto impositivo, ritenuto necessario per giustificare il sindacato sul diniego di autotutela (Corte costituzionale 181/2017). Basti pensare all’interesse generale di salvaguardia della supremazia del diritto Unionale in presenza di atti impositivi definitivi, ma concretamente lesivi del superiore ordinamento UE

Imu sul fabbricato non restituito al locatore, non rileva l’accordo tra le parti

Dopo la fine anticipata del contratto di leasing, è il proprietario del fabbricato a dover pagare l’Imu, anche se il locatario continua ad occupare l’immobile. Così ha deciso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (sentenza 307/2 del 6 marzo 2024), bocciando l’appello di una società in relazione all’imposta dovuta per l’annualità 2014. Secondo i giudici, è irrilevante ai fini dell’Imu la norma specifica vigente all’epoca dei fatti per la Tasi (articolo 1, comma 672, della legge 147/2013). Per quest’ultimo tributo, infatti, in caso di locazione finanziaria Il soggetto passivo individuato dalla legge è il locatario, a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata, intendendo come tale il periodo che arriva fino alla data di restituzione del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

La crisi non salva dall’Imu

La crisi di liquidità di un’azienda non esonera dal pagamento dell’Imu. Lo stato di crisi di un’impresa non costituisce causa di forza maggiore e non porta a escludere l’irrigazione delle sanzioni e la richiesta degli interessi in caso di omesso pagamento del tributo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 7707 del 21 marzo 2024. Per i giudici di piazza Cavour, il dissesto finanziario di un contribuente dovuto alle gravi inadempienze della pubblica amministrazione non può essere ricondotto alla situazione di “forza maggiore”, tale da giustificare il mancato pagamento dell’imposta municipale e di disapplicare le sanzioni tributarie e gli interessi. E’ necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale.

Niente agevolazione Imu per lo studio professionale utilizzato come dimora

L’immobile non può avere destinazione abitativa e beneficiare delle agevolazioni ai fini Imu se è censito in catasto fabbricati alla categoria A/10, e quindi a uso ufficio, anche se utilizzato come dimora abituale dal contribuente. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 9496/2024, che ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un contribuente. Per i giudici di legittimità ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, con la conseguenza che è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento.

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Il video

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Il podcast

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