Stampa & Tributi del 11 Novembre 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Tari e Imu, centinaia di delibere ritardatarie Corti tributarie, nove rinvii pregiudiziali alla  L’irreperibile dev’essere cercato La presa in carico è inoppugnabile Competenza legata alla sede del riscossore Imu, prove ad hoc Non basta la perizia per l’inagibilità Autosmaltimento rifiuti da circostanziare Imposta sulla pubblicità estesa sulla segnaletica

Cassazione#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

**

Tari e Imu, centinaia di delibere ritardatarie

Ci risiamo. Anche quest’anno molti Comuni non hanno inviato nei termini le delibere tributarie al Mef o, peggio, le hanno approvate oltre il termine. La situazione è peggiorata, perché il numero dei Comuni inadempienti è aumentato rispetto al 2023. Ad oggi, ma la cifra potrebbe aumentare anche di molto, ci sono 157 Comuni con delibere Tari pubblicate tardivamente; mentre altri 31 Comuni le hanno approvate oltre il tempo massimo. Nell’Imu ci sono 112 Comuni con delibere pubblicate tardivamente e 288 Comuni con adozione dell’atto oltre i termini. Va anche detto che, nell’Imu, da un rapido riscontro sembra che la maggior parte delle delibere siano confermative delle aliquote 2023, sicché l’errore del Comune non produce effetti negativi, perché l’inefficacia della delibera 2024 porta comunque all’applicazione delle aliquote 2023. Più grave è la situazione per la Tari.Un emendamento Anci al Dl 155/2024 propone la sanatoria anche per quest’anno, salvando le delibere inviate entro il 30 novembre 2024.Certo è che l’inefficacia delle delibere trasmesse tardivamente appare sanzionata in modo spropositato, in quanto l’impossibilità di applicare gli aumenti, pur deliberati nei termini, si traduce in una sanzione variabile, da poche centinaia di migliaia a diverse decine di milioni di euro a seconda delle dimensioni del Comune. Riprendendo lo Statuto del contribuente, verrebbe da dire che si viola il principio di proporzionalità, come declinato anche dalla Corte Costituzionale.

Corti tributarie, nove rinvii pregiudiziali alla Cassazione

Una delle novità più innovative della riforma del giudizio di legittimità – e del processo civile in generale – è l’articolo 363-bis del Codice di procedura civile, rubricato “rinvio pregiudiziale”. Una norma introdotta dal Dlgs 149/2022 (“riforma Cartabia”), in attuazione della legge delega 206/2021, che ha l’obiettivo di deflazionare il contenzioso e ridurre i tempi del processo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr. A quasi due anni dall’entrata in vigore della norma, sono stati effettuati 53 rinvii: i primi, in materia civile, risalenti al 2 marzo 2023. In ambito tributario, invece, finora sono stati nove i rinvii da parte delle Corti di giustizia.

L’irreperibile dev’essere cercato

È nulla la notifica di una cartella esattoriale se l’ufficiale giudiziario non ha svolto e documentato le ricerche necessarie. In tema di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica, infatti, la formalità eseguita per la ricerca delle persone irreperibili non può essere limitata alle risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario ne dia espresso conto; pena la nullità insanabile della notifica. Sono le conclusioni della Cassazione civile tributaria che si leggono nella sentenza n. 27699/2024

La presa in carico è inoppugnabile

Porta alla declaratoria di inammissibilità la proposizione di un ricorso avverso un avviso di presa in carico laddove nel corso del giudizio venga dimostrata la definitività dell’accertamento presupposto richiamato nell’atto e posto in riscossione, derivante dalla sua mancata impugnazione nei termini nonostante regolare notifica. Sono le conclusioni rese dalla Cgt di I grado di Como nella sentenza n. 105/2024,

Competenza legata alla sede del riscossore

N ell’impugnazione di una cartella di pagamento, ai fini della competenza territoriale del giudice adito, va affermata quella della Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell’Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l’ufficio tributario che ha formato il ruolo. È il noto canone riconosciuto dalla Cgt di I grado di Roma nella sentenza n. 11422/2024

Imu, prove ad hoc Non basta la perizia per l’inagibilità

I l contribuente deve fornire delle prove idonee per avere diritto alla riduzione della base imponibile dell’imposta municipale relativamente all’immobile dichiarato inagibile. Non è sufficiente depositare una perizia che non sia in grado di dimostrare che l’inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Lo ha affermato la Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, ottava sezione, con la sentenza 2804 del 28 ottobre 2024

Autosmaltimento rifiuti da circostanziare

Ai fini del riconoscimento della esenzione della Tari in conseguenza dell’autonomo smaltimento di rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a dimostrare, annualmente e con apposita dichiarazione al Comune, che ciò avvenga rispetto a specifiche porzioni degli immobili coinvolti dall’autosmaltimento, non rilevando le denunce presentate sui rifiuti smaltiti in anni precedenti. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 3368/2024,

Imposta sulla pubblicità estesa sulla segnaletica

L’assoggettamento a imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni deve intendersi esteso a ogni parte della segnaletica, ivi compresa a quella superficie di essa che richiami, anche cromaticamente, il cartellone recante il messaggio principale. Si tratta di quanto ha specificato la Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 1262/2024,

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=5JMOEJCd7Y4

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu