Stampa & Tributi del 10 settembre 2024

Azione amministrativa della Pa alla prova dell’intelligenza artificiale. Copertura dei costi di gestione di rifiuti marini e agevolazioni per eventi eccezionali.

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Azione amministrativa della Pa alla prova dell’intelligenza artificiale.

di Ettore Jorio

L’IA spinge con una motivata e irruente vis. È oramai destinata a entrare ovunque. Non è assoggettata alle liste di attesa, va infatti dritta più del treno. Anzi, entrare è dir poco, tra non molto governerà – attraverso i dati di ieri, quando andrà bene, altrimenti invecchiati di qualche anno – quantomeno l’azione amministrativa della Pa.

A monte di tutto questo è la determinazione dei fabbisogni da soddisfare, dei deficit persistenti, delle economie disponibili, da una Ue che si spera diventi più organo di governo delle politiche europee, la affermazione progressiva di una Nazione plurietnica. Ciò che preoccupa più di tutti, perché alla base della ricerca della soluzione è dunque la captazione dei fabbisogni sociali, sino a oggi non rilevati fisicamente, ma immaginati e desunti spesso con creatività. La domanda che si pone il cittadino comune, quello che aspetta che gli giunga finalmente il soddisfacimento delle sue esigenze da parte delle autorità pubbliche (welfare in primis), afferisce al dubbio di come si possa programmare con i fabbisogni sociali in contumacia.

Copertura dei costi di gestione di rifiuti marini e agevolazioni per eventi eccezionali.

di Roberto Lenzu

Sotto il profilo finanziario, la posizione dell’ Arera impatta sui bilanci degli enti locali e sui relativi equilibri di bilancio costringendo gli enti stessi a finanziare quanto meno nell’immediato con proprie altre entrate i versamenti a favore del Csea per la quota parte non pagata dai contribuenti. Entrate che gli enti sono costretti a distogliere da altre destinazioni. Al riguardo la posizione dell’Arera impatta con prerogative costituzionali riservate agli enti territoriali quali quelle derivanti dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’articolo 81 della Costituzione (Corte costituzionale 29/11/2017 n. 247) che si intrecciano con quelle autonomistiche derivanti dalle disposizioni in materia di federalismo amministrativo, finanziario e fiscale ai sensi degli articoli117,118 e 119 della Costituzione. Non è un caso che finora, le materie della contabilità pubblica, finanziaria e impositiva locale hanno costituito oggetto di riserva della legislazione statale in concorrenza con quella regionale esercitate tendenzialmente in modo concertato con gli altri enti territoriali locali nel più ampio ambito della cosiddetta finanza pubblica allargata.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=E3Sav8nlIyI

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu