lleciti tributari, sanzioni accessorie più pesanti (anche nel concordato. Cambiano i criteri di non commercialità per gli Ets. Terzo settore, arriva l’ok Ue al nuovo fisco. Imu, sulle sanzioni vale il cumulo giuridico. Notifiche, alla nullità si rimedia.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
Illeciti tributari, sanzioni accessorie più pesanti (anche nel concordato
Contribuenti più esposti alle sanzioni accessorie tributarie sia per le violazioni commesse dal 1° settembre scorso, sia per gli illeciti concernenti i periodi di imposta oggetto di concordato preventivo, nelle ipotesi di mancata adesione o decadenza. È questa una delle novità più delicate contenute nella riforma delle sanzioni attuata con il Dlgs 87/2024 e che sembra essere stata ignorata dalla maggior parte degli operatori, probabilmente perché gli effetti concreti avverranno solo in futuro. Ma vediamo, in sintesi, la portata delle novità.Con il Dlgs 87/2024, le regole sulle sanzioni accessorie sono state modificate in senso decisamente più penalizzante per il contribuente. E infatti scattano: – per un periodo da tre a sei mesi nel caso in cui la sanzione amministrativa irrogata sia superiore a 50mila euro; – per un periodo fino a dodici mesi se la sanzione irrogata è superiore a 100mila euro. È evidente che rispetto al precedente regime anzitutto viene innalzata la durata della misura (fino a dodici mesi mentre in passato non si potevano superare al massimo sei mesi), ma soprattutto viene eliminata l’ulteriore condizione della misura minima e massima della pena edittale della violazione più grave accertata, restando solo la sanzione irrogata dall’ufficio. La modifica consegue probabilmente alla previsione in via generale (senza considerare l’applicazione di eventuali aggravanti) di una sanzione unica edittale per gli illeciti (e non più del minimo e massimo edittale come in precedenza). Di fatto viene però attribuita maggiore discrezionalità agli uffici nell’applicazione, in quanto assume rilevanza la sola sanzione irrogata che, come detto, è influenzata da una serie di valutazioni dell’ufficio: aggravante, incremento tra minimo e massimo ai fini del cumulo, e via dicendo.
Cambiano i criteri di non commercialità per gli Ets
Le disposizioni “sbloccate” dalla comfort letter riguardano il regime fiscale degli Ets, delineato dagli articoli 79 e 80 del Codice del Terzo settore, e quello proprio delle imprese sociali di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, del Dlgs 112/2017. Sul fronte degli Ets, entreranno in vigore i nuovi criteri di non commercialità delle attività d’interesse generale, sostituendo le regole generali dettate dal Testo unico delle imposte sui redditi. In particolare, le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali a fronte del loro esercizio – in alternativa – a titolo gratuito, dietro pagamento di corrispettivi inferiori ai costi effettivi oppure a fronte di un margine di ricavi non superiore di oltre il 6% i relativi costi nel singolo anno d’imposta e, in ogni caso, per non oltre un triennio.
Terzo settore, arriva l’ok Ue al nuovo fisco
La Commissione UE conferma la compatibilità delle misure fiscali del terzo settore con le regole sugli aiuti di Stato. Dunque si apre la strada per il varo definitivo delle nuove regole a partire dal prossimo anno e soprattutto una nuova fase per la fiscalità degli enti non profit destinata ad allentare le maglie delle regole sugli aiuti di stato in Europa e a riconoscere la funzione del terzo settore e delle attività svolte. La notifica della comfort letter da parte della Dg concorrenza della Commissione UE, attesa da tempo dal mondo del terzo settore, è stata annunciata sabato 8 marzo dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.Occorrerà ancora attendere, invece, per la piena operatività delle misure di finanza sociale e per quelle volte ad agevolare gli investimenti nelle imprese sociali start up. Con riferimento a queste ultime il Ministero del lavoro dovrà completare entro il più breve tempo possibile lo scambio di informazioni con la Commissione europea.
Dato catastale ko Irrilevante per terreni di Iap e Cd
In materia di Ici/Imu, devono considerarsi “non fabbricabili” i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Per questi stessi terreni è irrilevante: – sia l’attribuzione all’area di potenzialità “edificatorie” secondo il Prg del Comune; – sia l’eventuale classificazione catastale che non risulta conforme all’utilizzo del terreno a fini agricoli. Lo ha stabilito la Cassazione tributaria civile nell’ordinanza n. 4307/2025 del 19 febbraio scorso.
Imu, sulle sanzioni vale il cumulo giuridico
L’omessa presentazione della dichiarazione Imu protrattasi su più annualità costituisce violazione che non si esaurisce nell’anno di inizio del possesso o di variazione degli elementi incidenti sulla determinazione del tributo, ma in tali casi, per le diverse violazioni, varrà comunque il cumulo giuridico e non quello materiale delle sanzioni. È il principio richiamato nella sentenza n. 4277/2024 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata il 26 giugno 2024.
Notifiche, alla nullità si rimedia
La notifica di un avviso di accertamento da parte di un’azienda privata di recapito postale priva di autorizzazione non è inesistente, ma nulla e, come tale, è sanabile. Infatti, l’impugnazione dell’accertamento proposta dal destinatario comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Inoltre, la sottoscrizione di ricezione del plico attesta la tempestività della consegna dell’atto giudiziario. Si è così espressa la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 3841 del 15 febbraio 2025.