Il codice tributario nel 2025. Superbonus e catasto, al via le lettere delle Entrate. Milano blocca l’iscrizione della società se l’amministratore non ha la pec. La Cassazione riqualifica l’abuso in evasione e salva l’atto impositivo. Sanzioni, l’incertezza va provata. Detassazione, serve la dichiarazione Tari. Perequative tassa rifiuti, deadline il 31 gennaio. Manovra, il canone unico patrimoniale per impianti ubicati su suolo privato può essere ridotto fino alla metà.
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Il codice tributario nel 2025.
L a riforma fiscale punta al traguardo del codice tributario entro il 2025. A dirlo il presidente del consiglio Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza di fine anno. Per il 2025 restano altri sei testi unici e il traguardo conclusivo nel disegno riformatore di Leo del codice tributario. «La riforma del fisco è una delle priorità del governo. Vogliamo procedere spediti», ha confermato la Meloni: «Abbiamo già approvato 17 tra decreti attuativi e testi unici. Puntiamo a chiudere entro il 2025 tutti i testi unici in materia tributaria».
Superbonus e catasto, al via le lettere delle Entrate.
Parte la campagna per aggiornare le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il superbonus. Dopo il lungo dibattito e gli annunci dei mesi scorsi, nel 2025 l’agenzia delle Entrate si prepara, per la prima volta, a dare attuazione alle norme della legge di Bilancio dello scorso anno che le consentono di effettuare riscontri per individuare chi, dopo l’utilizzo della maxi agevolazione, non si è messo in regola adeguando i valori presenti nelle mappe del Fisco. Ad anticiparlo è stato il direttore uscente delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini nella sua relazione di fine anno, con la quale ha indicato anche le prossime mosse dell’Agenzia. Nel documento, infatti, si legge che «nell’ambito delle attività finalizzate all’aggiornamento della banca dati catastale», oltre alle attività ordinarie di verifica e controllo, nel corso del 2025 ci sarà «l’avvio di una campagna di compliance relativa al superbonus»
Milano blocca l’iscrizione della società se l’amministratore non ha la pec.
Stop dal Registro imprese di Milano (con prevedibili effetti a cascata in tutta Italia) alle domande di iscrizione di pratiche societarie cui sia connessa la nomina di amministratori e liquidatori privi di un indirizzo di posta elettronica certificata: si tratta delle domande presentate dal 1° gennaio 2025 in avanti che evidentemente coinvolgono cariche elette nel 2024 (si pensi a una società costituita tra Natale e Capodanno) e che siano presentate al Registro nel 2025. Con un provvedimento datato 9 gennaio 2025, il Conservatore di Milano interpreta dunque restrittivamente «in attesa di eventuali ministeriali» il comma 860 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 che estende l’obbligo di pec dalle «imprese costituite in forma societaria» (previsto dall’articolo 16, comma 6, del Dl 185/2008 e già esteso alle imprese individuali dal Dl 179/2012) anche «agli amministratori di imprese costituite in forma societaria» (espressione che è inevitabile leggere come riferita anche ai liquidatori).
La Cassazione riqualifica l’abuso in evasione e salva l’atto impositivo.
La Cassazione può riqualificare autonomamente una contestazione di elusione fiscale in evasione fiscale, con la conseguenza che non è più censurabile il mancato rispetto dell’iter obbligatorio per la formulazione della contestazione elusiva da parte dell’Ufficio che avrebbe comportato l’annullamento dell’atto. A enunciare questo singolare principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 444 depositata ieri, che, anche se riferita ad un accertamento anti elusivo (ex articolo 37 bis del Dpr 600/1973) è attuale poiché astrattamente applicabile anche alle contestazioni di abuso del diritto (articolo 10 bis della legge 212/2000). In sintesi, la Suprema Corte ha “sanato” con un proprio intervento un palese errore dell’Ufficio che, a seguito di un Pvc, contestava un comportamento antielusivo ad una società a norma del soppresso articolo 37 bis del Dpr 600/1973.
Sanzioni, l’incertezza va provata.
N on possono essere annullate le sanzioni tributarie irrogate dall’amministrazione comunale se il contribuente non è in grado di provare l’incertezza normativa oggettiva e i rilevanti contrasti giurisprudenziali che lo hanno indotto a commettere le violazioni. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 115 del 4 gennaio 2025. Per i giudici di legittimità, “la condizione di incertezza deve essere oggettiva” e deve derivare “da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente”.
Detassazione, serve la dichiarazione Tari.
C on l’ordinanza n. 25520 del 24 settembre 2024, la Corte di cassazione ha ribadito l’importanza della denuncia formale per ottenere l’esclusione dalla Tari delle superfici produttive di rifiuti speciali. La necessità della dichiarazione è chiaramente enunciata nella massima: «Per l’esclusione dalla Tari (limitatamente alla quota variabile) delle superfici di produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali, è necessaria la presentazione della formale dichiarazione nella quale indicare le superfici da escludere dal prelievo».
Perequative tassa rifiuti, deadline il 31 gennaio.
Entro il 31 gennaio occorre infatti dichiarare per la prima volta i dati delle nuove componenti perequative che si aggiungono alla Tari per effetto della delibera Arera n. 386/2023. Componenti che vengono richieste ai contribuenti e che devono essere riversate entro il 15 marzo a Csea indipendentemente dall’incasso effettivo da parte del Comune, come si legge chiaramente nelle faq pubblicate dalla stessa Csea (faq07) e contrariamente a quanto sostenuto da Ifel. La questione pare inoltre essere stata “blindata” dalla stessa Cassa, considerando che per versare gli importi viene generato automaticamente uno Iuv (pagamento con PagoPa) in conseguenza dei dati inseriti entro gennaio. Dunque, senza possibilità, per i Comuni che intendono seguire la linea Ifel, di poter versare a Csea solo gli importi incassati dai contribuenti. Il versare anche le somme non incassate espone infatti finanziariamente i Comuni per la parte insoluta, con effetti su Fcde e residui attivi.
Manovra, il canone unico patrimoniale per impianti ubicati su suolo privato può essere ridotto fino alla metà.
Maggiori criteri di ragionevolezza e di gradualità delle tariffe in materia di Canone Unico Patrimoniale sono stati introdotti dal comma 757 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, legge di Bilancio 2025; si tratta di una delle modifiche in materia di Cup, introdotto recentemente dal legislatore. Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo, dai commi 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, abroga la vecchia normativa prevista dal Dlgs n. 507 del 1993, introducendo il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il canone, è stato denominato “unico” in quanto ha sostituito le precedenti imposte Tosap (tassa occupazione suolo pubblico), l’Icp (imposta comunale sulla pubblicità) e la Cosap (canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche). In particolare, il legislatore ha voluto garantire agli enti impositori uguaglianza di gettito non essendo possibile richiedere sia il canone per l’occupazione, sia il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=IoQehGivT5A
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu