Rottamazione quater: alla cassa per la prima (o unica) rata.In Cassazione ammessi motivi ben formulati.Atti giudiziari, prove rafforzate.Sanabile l’invio da Pec non ufficiale.Immobili pubblici cartolarizzati, l’Imu ricade sull’ente utilizzatore.La rendita modificata vale per il passato.Motivazioni light per il classamento.
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Rottamazione quater: alla cassa per la prima (o unica) rata
La rottamazione quater entra nel vivo: ricevute le comunicazioni delle somme dovute entro il 30 settembre, si avvicina, a grandi passi, il termine del 31 ottobre per effettuare il versamento della prima o dell’unica rata, in base alla scelta del contribuente. Chi avrà optato per il versamento rateale, dovrà poi corrispondere la seconda rata entro il 30 novembre 2023 (anche in tal caso pagando il 10% del totale dovuto, come per la prima rata). Attenzione: entro il 10 ottobre si potrà modificare il piano rateale inviando una e-mail al servizio contribuenti.
In Cassazione ammessi motivi ben formulati
S ono inammissibili quei motivi di ricorso per Cassazione che si presentino come assolutamente apodittici, ossia del tutto svincolati da una critica a un preciso capo di sentenza impugnata e privi della diversa e auspicata ricostruzione del decisum opposto. Si tratta, in sintesi, del canone specificato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 25918/2023,
Atti giudiziari, prove rafforzate
In caso di notifica di un atto tributario o processuale tramite il servizio postale, qualora non venga consegnato al destinatario per rifiuto o temporanea assenza sua o di altre persone abilitate a riceverlo, il perfezionamento della notifica può essere provato solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 26660 del 15 settembre 2023.
Sanabile l’invio da Pec non ufficiale
Non può ritenersi fondata l’eccepita inesistenza della notifica di una cartella di pagamento proveniente da una Pec non ufficialmente attribuibile all’agente della riscossione poiché non ricompresa in pubblici registri laddove quell’atto sia quello direttamente opposto dal contribuente nel ricorso, operando in tal caso la sanatoria della nullità rilevata. Si tratta di quanto ha affermato la sezione 5 della Cgt di I grado di Roma (Presidente relatore Costantino Ferrara) con la sentenza n. 9510/2023 depositata lo scorso 14 luglio.
Immobili pubblici cartolarizzati, l’Imu ricade sull’ente utilizzatore
La soggettività passiva Imu sugli immobili pubblici oggetto di operazioni di cartolarizzazione deve essere rinvenuta in capo all’ente pubblico effettivo utilizzatore degli stessi, a non già in capo alla Sgr di gestione degli immobili. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella sentenza n. 4372/16/2023 (presidente Lentini, relatore Caputi). La questione affrontata dai giudici laziali è complessa e attiene, per un verso, al problema della soggettività giuridica dei fondi di investimento immobiliari, sotto altro profilo, ai requisiti per l’esenzione degli immobili degli enti pubblici.
La rendita modificata vale per il passato
A fronte dell’attribuzione di una nuova rendita catastale notificata dalla parte all’ufficio comunale all’indomani del cambiamento della destinazione d’uso di un immobile non sarà precluso all’ente locale di utilizzare i nuovi valori anche per anni precedenti alla modifica per i quali non sia ancora decaduto. Si tratta della specificazione fornita dalle motivazioni della sentenza n. 1156/2023 della Cgt di II grado della Lombardia.
Motivazioni light per il classamento
L’ accertamento che contenga un diverso classamento di una unità immobiliare classificata come abitazione signorile non necessita di una particolare motivazione laddove, allineatosi ai rilievi di parte contenuti nella Docfa, non si sia basato su alcuna modifica di elementi di fatto, tenendo solo conto delle caratteristiche dell’unità immobiliare. Lo si evince dalle motivazioni della sentenza n. 133/2023 della Cgt di I grado di Como.
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Il video
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