Contraddittorio preventivo al 30 aprile. La previdenza agricola salva l’esenzione Imu. Imposta di soggiorno da riversare ai Comuni anche se non incassata.
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Contraddittorio preventivo al 30 aprile.
di Stefano Baldoni
L’Applicazione dell’istituto del contraddittorio preventivo per i tributi locali è rinviata al 30 aprile. Ciò è quanto disposto dall’articolo 7 del Dl 39/2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 29 marzo. La disposizione in parola ha momentaneamente risolto la problematica dell’individuazione degli atti relativi ai tributi locali soggetti all’obbligo di contraddittorio preventivo, introdotto dal Dlgs 219/2023 (nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000). L’articolo 6-bis ha, infatti, stabilito che, a partire dal 18 gennaio 2024, anche gli enti locali, prima di emettere un atto tributario autonomamente impugnabile, devono comunicare al contribuente il suo schema, per avviare un contraddittorio effettivo ed informato. Contestualmente, devono assegnare allo stesso un termine non inferiore a 60 giorni entro presentare apposite controdeduzioni e/o accedere agli atti del fascicolo tributario. Il diritto al contraddittorio sussiste per tutti gli atti autonomamente impugnabili, fatta eccezione, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo 6-bis, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale della dichiarazione. Atti la cui precisa individuazione è affidata a un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in corso di emanazione.
La previdenza agricola salva l’esenzione Imu.
Francesco Giuseppe Carucci
L’ iscrizione nella previdenza agricola costituisce presunzione grave, precisa e concordante della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge al fine dell’esenzione Imu fruibile dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni posseduti e coltivati. Si tratta di presunzione semplice di cui beneficia il soggetto passivo d’imposta che inverte l’onere della prova spettando così all’ente locale impositore provare l’assenza dei requisiti qualora intenda disconoscere il diritto all’esenzione. Così la Cgt di I grado di Taranto con sentenze 451/2024 della sez. 1 e 511/2024 della sez. 2. Pur se riferite all’esenzione ex art. 1, co. 13, lett. a), l. 208/2015, vigente per il 2016-2019, le statuizioni sono estendibili all’attuale e identica legislazione secondo cui il beneficio va riconosciuto ai terreni posseduti e condotti dai predetti contribuenti (art. 1, co. 758, legge 160/2019).
Imposta di soggiorno da riversare ai Comuni anche se non incassata.
di Giuseppe Debenedetto
I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a riversare l’imposta di soggiorno al Comune anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Lo ha stabilito la Cassazione con la pronuncia n. 6187/2024, rispondendo al ricorso di un albergatore, il quale riteneva di non poter essere considerato soggetto passivo del rapporto tributario. La Cassazione evidenzia che la disciplina sull’imposta di soggiorno è stata modificata dal Dl 34/2020, che attribuisce al gestore della struttura turistica il ruolo di responsabile per la riscossione e il successivo riversamento dell’imposta di soggiorno, addebitata ai visitatori per ciascuna notte di alloggio.
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Il video
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Il podcast
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