Autotutela agevolata: funzionari con responsabilità limitata al dolo.Terreno con fondazioni, è area edificabile.Sanzioni proporzionali.Tari, elementi perequativi forieri di dubbi per gli enti.
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Autotutela agevolata: funzionari con responsabilità limitata al dolo.
di Salvina Morina e Tonino Morina
Autotutela obbligatoria e facoltativa più libere da responsabilità. Per gli annullamenti in autotutela, la responsabilità dei funzionari è limitata alla sola condotta dolosa. Per addossare responsabilità al funzionario, che ha annullato l’atto o ha rinunciato all’imposizione, in assenza dei presupposti previsti dall’autotutela obbligatoria o facoltativa, il fatto dannoso deve essere sorretto dall’intenzione di procurare un danno all’erario. Se, invece, l’erroneità delle valutazioni di fatto, compiute ai fini dell’autotutela obbligatoria o facoltativa, deriva da una grave violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia (cioè da colpa grave), la responsabilità è del tutto esclusa. È uno dei chiarimenti più importanti contenuti nella circolare 21/E/2024 del 7 novembre, che detta le istruzioni agli uffici in materia di autotutela.
Terreno con fondazioni, è area edificabile.
Di Franco Ricca
La cessione di un terreno sul quale insistono solo le fondazioni di costruzioni non ha per oggetto un fabbricato, bensì un’area edificabile; pertanto non può essere esentata dall’Iva, ma costituisce un’operazione imponibile. E’ quanto emerge dalla sentenza che la Corte di giustizia Ue ha pronunciato ieri, 7 novembre 2024, nella causa C-594/23. Il rinvio verteva sulla nozione di terreno edificabile agli effetti degli artt. 12 e 135 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), secondo cui gli stati membri possono esentare dall’imposta le cessioni di immobili, ad eccezione dei “terreni edificabili” come definiti negli ordinamenti nazionali. In particolare, la questione sottoposta alla Corte mirava a chiarire se la cessione di un terreno provvisto esclusivamente di fondazioni di costruzioni ad uso abitativo costituisca una cessione di un terreno edificabile.
Sanzioni proporzionali.
Di Marisa Abbatontuoni
I l decreto legislativo n. 87/2024, operativo dal 1° settembre 2024, ha introdotto un regime sanzionatorio che applica nuove regole alle violazioni commesse da tale data, inaugurando così un doppio binario sanzionatorio. Questa riforma punta a ridurre la percentuale delle sanzioni e rende cumulabili ravvedimento operoso e cumulo giuridico (con eccezione per tributi locali, dove risulterebbe inapplicabile il cumulo dal 1° settembre, come evidenziato da Ifel con la nota del 2/9/2024)
Tari, elementi perequativi forieri di dubbi per gli enti.
La Delibera 386/23 non definisce la natura giuridica delle componenti e quindi non è chiaro se le stesse abbiano natura tributaria o meno.A differenza del Tefa, che trova il suo fondamento in una disposizione legislativa di rango primario e che ci fa dire che esso ha natura tributaria (tanto che il suo recupero avviene con avvisi di accertamento completi anche di sanzioni ed interessi, codici Tfn e Tfz), in questo caso abbiamo una deliberazione di una autorità che non potrebbe imporre un prelievo tributario ex novo senza un contorno legislativo definito.Si ritorna, quindi, al problema centrale di introdurre elementi extra-tributari da gestire con gli strumenti tipici del diritto tributario. Ma i comuni hanno estremamente bisogno di chiarezza.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=NT1PdaPXSVU
Il podcast
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