Remissione nei termini per l’atto senza modalità e termini per il ricorso. Accertamento catastale con obbligo del contraddittorio. Tributi, rettifica impugnabile. Aiuti di stato Imu, rinvio al 30/11.
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Remissione nei termini per l’atto senza modalità e termini per il ricorso.
La mancata indicazione nell’atto tributario delle modalità e dei termini per la proposizione del ricorso non ne determina l’annullabilità ma consente la remissione in termini del contribuente. La conferma è contenuta nell’ordinanza 5898/2025 depositata il 6 marzo dalla Cassazione.
Accertamento catastale con obbligo del contraddittorio.
Negli ultimi anni, le verifiche catastali hanno assunto sempre maggiore importanza, anche in relazione alla rilevanza dei dati ai fini dei vari bonus edilizi riconosciuti dal legislatore. La riforma del catasto e la necessità di basarsi sui dati in esso contenuti per accedere alle varie agevolazioni fiscali hanno reso essenziale l’aggiornamento e la regolarità delle informazioni catastali, sia per un’equa tassazione, sia per non mettere in discussione l’ottenimento dei benefici tributari. In questo contesto, appare chiara l’esigenza di una disciplina priva di interrogativi applicativi, che consenta – anche per questo tipo di accertamenti – il pieno rispetto del diritto al contraddittorio preventivo disciplinato dall’articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), come introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs 219/2023.
Tributi, rettifica impugnabile.
L ‘amministrazione comunale può emanare un avviso di accertamento tributario, in sostituzione di uno precedente che risulti viziato, avvalendosi del potere di autotutela, anche in assenza di elementi di nuova conoscenza. L’ente impositore può ridurre la pretesa o annullare l’atto viziato, che può essere riemesso entro il termine di decadenza. Naturalmente, il nuovo atto è autonomamente impugnabile. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 3860 del 15 febbraio 2025.
Aiuti di stato Imu, rinvio al 30/11.
La disposizione di rinvio della registrazione riguarda però solo le agevolazioni Imu e quindi non risolve i problemi di registrazione nel Rna degli altri innumerevoli aiuti riconosciuti alle imprese. Tra questi, per citarne alcuni, rientrano le agevolazioni in materia di Tosap, Cosap, Canoni di occupazione e di Tassa Rifiuti nonché le sovvenzioni e i contributi. Sempre più rigida e formale appare la posizione della giurisprudenza in merito all’omessa presentazione della dichiarazione Imu da cui discende, a pena di decadenza, l’esenzione prevista per i cosiddetti “beni merci” posseduti dalle imprese edilizie e destinati alla vendita. È noto come la Corte di cassazione abbia affermato (tra le tante Cass. 5190/2022, 28806/2023, 3094/2024) che persiste, sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge n. 160/2019, un obbligo dichiarativo per le imprese da espletare tassativamente, pena la perdita del beneficio spettante e che le norme che stabiliscono agevolazioni/esenzioni sono di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva. In questa direzione si pone anche la recente sentenza n. 194 del 17/2/2025 della Corte di giustizia di secondo grado della Toscana che affronta, tuttavia, un caso particolare di richiesta di ultrattività di una dichiarazione.
Il video
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Il podcast
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