Schema d’atto e contraddittorio preventivo: così l’accertamento con adesione blocca il ravvedimentoAppello tributario, basta la Pec Il comodante muore, l’esenzione no La notifica a mezzo Pec non si perfeziona con l’avviso di “casella piena”
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
**
Schema d’atto e contraddittorio preventivo: così l’accertamento con adesione blocca il ravvedimento
In base al modificato articolo 13 del Dlgs 472/1997, in caso di ricezione dello schema di atto che dà avvio al contraddittorio preventivo, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione preclude la possibilità del ravvedimento. Si tratta di una previsione da tenere bene a mente, di cui però occorre indagare sia la ratio che, conseguentemente, la data di efficacia.In particolare: 1) la lettera b-ter) si riferisce al caso in cui il contribuente abbia ricevuto lo schema di atto che costituisce la fonte di innesco del contraddittorio preventivo, di cui all’articolo 6-bis della legge 212/2000; 2) la lettera b-quater) si riferisce all’ipotesi in cui il contribuente abbia ricevuto un Pvc ma non ancora lo schema di atto susseguente; 3) la lettera b-quinquies), infine, riguarda l’eventualità che il contribuente si ravveda dopo lo schema di atto che abbia ad oggetto rilievi già contestati in un precedente Pvc. Prendendo in esame la casistica afferente la regolarizzazione di violazioni indicate in uno schema di atto, ci si accorge che le due fattispecie sopra riportate ai punti 1) e 3) sono accomunate dalla circostanza che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sullo schema di atto appare preclusiva del ravvedimento. Non è chiara la ratio di tale causa ostativa, ove si ponga mente al fatto che, di regola, il ravvedimento è impedito solo dalla ricezione del provvedimento impositivo vero e proprio, inclusa la comunicazione di irregolarità per effetto di una espressa previsione di legge, mentre le operazioni della fase istruttoria non sono mai preclusive della regolarizzazione spontanea.
Appello tributario, basta la Pec
L a notificazione dell’appello avvenuta all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita. E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27484 depositata il 23 ottobre 2024.
Il comodante muore, l’esenzione no
L’esenzione IMU usufruita dell’imprenditore agricolo professionale, che aveva affidato con contratto di comodato a termine un terreno agricolo ad un altro imprenditore agricolo, non viene veno con la morte del comodante e si mantiene a favore del comodatario fino alla data di scadenza del contratto. Questa è la conclusione cui è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, con la pronuncia n.2290/01/2024 del 26 Settembre 2024, con la quale i giudici aretusei confermavano l’agevolazione IMU in capo al soggetto comodatario, a seguito del decesso del comodante.
La notifica a mezzo Pec non si perfeziona con l’avviso di “casella piena”
Non può considerarsi perfezionata la notifica via Pec in presenza di un avviso di mancata consegna al destinatario per “casella piena”. Il notificante dovrà dunque riattivare il procedimento nelle forme ordinarie. Le Sezioni unite, sentenza n. 28452 depositata oggi, prendono posizione su una questione che negli anni ha visto orientamenti non univoci e lo fanno, con riguardo al regime antecedente la riforma Cartabia, privilegiando una lettura in continuità con la nuova norma che, scrive la Corte, getta “una luce retrospettiva” favorendo una “interpretazione evolutiva”. Secondo un diverso orientamento, invece, la notifica era comunque da ritenersi perfezionata per essere la “saturazione della capienza … un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (così Cass. n. 3164/2020).il principio di diritto per cui, nel regime antecedente al Dlgs n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato (ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994) non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”).
**
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=J666-n-GBLs
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu