Niente contraddittorio preventivo per gli atti della riscossione coattiva Autotutela obbligatoria pronta a estendere il raggio d’azione La definizione delle liti incide sui tributi locali La distinta postale non prova la notifica Irreperibilità relativa, iter di notifica ad hoc Inagibilità comprovata porta a ridurre l’Imu
La variazione Docfa ha effetti retroattivi
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=AHDbZ10wpTY
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu
**
Niente contraddittorio preventivo per gli atti della riscossione coattiva
Con decreto del viceministro dell’Economia del 24 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, sono stati individuati «gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, e di pronta liquidazione», esclusi dal contraddittorio preventivo, ma solo per l’amministrazione finanziaria. Rimangono non disciplinati quelli dei Comuni, e le ragioni sono indicate nel preambolo del decreto, che richiama i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 1 della legge 212/2000. Lì si precisa che le nuove disposizioni dello Statuto, riformato dal Dlgs 219/2023, valgono come principi per gli enti locali, tenuti ad adeguare «i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie»; con l’ulteriore precisazione che i Comuni, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dallo Statuto, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Il decreto fornisce comunque indicazioni utili anche per i Comuni, in quanto, nel disciplinare gli atti esclusi dal contraddittorio, fa riferimento alle violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dell’amministrazione, oppure a quelle emerse a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni. Si tratta di casi in cui il coinvolgimento del contribuente non aggiunge ulteriori elementi utili a definire la pretesa
Autotutela obbligatoria pronta a estendere il raggio d’azione
L’autotutela obbligatoria è pronta a cambiare e a estendere il raggio d’azione. Il dossier è già sul tavolo del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che sta lavorando insieme ai tecnici dell’amministrazione finanziaria in vista del correttivo dei decreti delegati della riforma fiscale. L’idea è quella di ampliare gli attuali sette casi “fissati” dal decreto sullo Statuto del contribuente (Dlgs 219/2023 in vigore dal 18 gennaio scorso): errore di persona; errore di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini laddove previsti a pena di decadenza. Un intervento per accrescere l’area di tutele del contribuente e al tempo stesso per trovare un giusto equilibrio con l’obiettivo di recupero dell’evasione da parte del Fisco. Ragione per la quale, durante il collegamento con il convegno sulla riforma dello Statuto del contribuente presso l’università Federico II di Napoli promosso dal professor Fabrizio Amatucci, il viceministro Leo ha ribadito le ragioni della chiusura sulla non impugnabilità del rifiuto tacito all’autotutela facoltativa, spiegando come sia necessario contemperare le diverse esigenze in campo ed evitare comportamenti solo di tipo dilatorio.
La definizione delle liti incide sui tributi locali
l perfezionamento della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, raggiunto con l’allegazione anche del pagamento della prima rata, come previsto dall’art. 1 commi 186 e ss. della l. n. 197/2022, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche laddove la pretesa definita sia relativa all’accertamento di un tributo locale. Si ha conferma di ciò dalla lettura delle motivazioni della sentenza n. 680/2024 della Cgt di II grado del Lazio depositata lo scorso 30 gennaio.
Notifica via posta, prove ad hoc
N otifica degli atti giudiziari con prova ad hoc. Per il perfezionamento della notifica di un atto impositivo o processuale tramite il sevizio postale, in caso di rifiuto a riceverlo da parte del destinatario o di sua momentanea assenza, la prova può essere data dal notificante solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con il quale viene comunicato l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 9125 del 5 aprile 2024.
La distinta postale non prova la notifica
I l solo deposito di una “distinta postale” riepilogante i dati della spedizione di una cartella non è equiparabile, ai fini della prova della notifica della stessa, alla ricevuta di spedizione, né a quella di ritorno, necessaria al perfezionamento dell’iter con cui l’atto è giunto a conoscenza del destinatario. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 5792/2023, depositata il 18 ottobre 2023.
Irreperibilità relativa, iter di notifica ad hoc
N elle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario di una cartella di pagamento, la notifica di questa potrà ritenersi perfezionata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., solo laddove siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale. Si tratta del noto canone ribadito dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 746/2024, depositata lo scorso 1° febbraio.
Inagibilità comprovata porta a ridurre l’Imu
La comprovata inagibilità e inabitabilità assoluta e originaria di un fabbricato, che una perizia tecnica rappresenti come neppure risolvibile con opere di manutenzione straordinaria, giustifica l’abbattimento dell’Imu al 50% come previsto dall’art. 8 comma 1 del dlgs n. 504/1992. È quanto specificato dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 3747/2023, depositata il 30 ottobre 2023.
La variazione Docfa ha effetti retroattivi
Q uando la variazione catastale a mezzo Docfa abbia modificato la rendita senza interventi di modifica del fabbricato si ritiene che la stessa modifica possa avere rilievo anche per gli anni precedenti la variazione. Lo ha stabilito la sezione seconda della Corte di giustizia tributaria di Bergamo, nella sentenza n. 178/2024 depositata in segreteria l’11 aprile scorso. La vertenza riguarda quattro avvisi di accertamento Imu e Tasi per l’anno 2017, emessi dal comune di Gandellino (Bg) e notificati a due comproprietarie di due immobili censiti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni). Impugnando gli atti, le ricorrenti palesavano che la destinazione dei due immobili era di tipo abitativo e quindi li ritenevano censibili nella categoria catastale A/3 (abitazioni di tipo economico). Palesavano anche che l’attribuzione della categoria D/2 era dovuta a un provvedimento dell’Agenzia del Territorio che aveva rideterminato sino dal 30 dicembre 2011 il nuovo valore, oggi in contestazione, malgrado gli immobili fossero sempre stati utilizzati come dimora. Il ricorso presentato contro questi accertamenti è stato accolto dalla Cgt di primo grado di Bergamo.