Stampa & Tributi del 06 Febbraio 2025

L’autonomia si rimette in moto. Osservazioni allo schema di atto, operano i termini delle Entrate. Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sulle sanzioni. Rateazione a maglie strette per i debiti oltre 120mila euro. Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sulla riscossione.

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L’autonomia si rimette in moto.

L’ autonomia dierenziata si rimette in moto. Dopo le picconate della Corte costituzionale (che con la sentenza n.192 del 3 dicembre 2024 l’ha giudicata illegittima in molti punti) e lo scampato pericolo del referendum abrogativo (giudicato inammissibile dalla stessa Consulta lo scorso 20 gennaio), la legge Calderoli si prepara a un nuovo inizio che si muoverà su un doppio binario. Per le nove materie su cui non devono essere individuati i Livelli essenziali delle prestazioni (e che per questo sono immediatamente trasferibili) proseguono i negoziati con le quattro regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria) che ad ottobre avevano inviato le trattative col governo. 06/02/25, 07:42 L’autonomia si rimette in moto. Mentre per le 14materie Lep, che non possono essere trasferite senza che prima vengano deniti i livelli minimi da garantire sul territorio nazionale e le relative fonti di nanziamento, il governo presenterà a breve alle Camere un disegno di legge delega al Governo.

Osservazioni allo schema di atto, operano i termini delle Entrate.

La presentazione delle osservazioni allo schema di atto non beneficia della sospensione feriale dei termini durante il mese di agosto ma dell’altra sospensione (dal 1° agosto al 4 settembre) prevista nel caso di trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dalle Entrate. A fornire questa interpretazione è l’agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco. Da maggio 2024 sono stati notificati i primi schemi di atto in ottemperanza alla nuova disciplina del contraddittorio preventivo obbligatoria introdotta con l’articolo 6 bis della legge 212/2000 a seguito dell’attuazione della delega di riforma fiscale. Nello schema di atto viene prevista la possibilità per il contribuente di presentare osservazioni entro un arco temporale non inferiore a 60 giorni. Gli uffici, in genere, consentono l’esercizio del contraddittorio attraverso la presentazione delle citate osservazioni; proprio entro tale termine minimo di 60 giorni. L’ultimo periodo di tale norma prevede per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dalle Entrate o da altri enti impositori la sospensione dal 1º agosto al 4 settembre, con esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché’ delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sulle sanzioni.

In merito al quesito in esame si rappresenta innanzitutto che lo schema d’atto, non essendo un atto impositivo autonomamente impugnabile, esula dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto. Risulta invece applicabile l’articolo 37, comma 11-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che nell’ultimo periodo prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate.

Rateazione a maglie strette per i debiti oltre 120mila euro.

In caso di carichi affidati maggiori di 120.000 euro, se il contribuente non riesce a soddisfare i criteri tassativamente stabiliti nel Dm del 27 dicembre scorso per dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria non può accedere ai piani di rateazione. In caso di decadenza dal piano di rientro, inoltre, l’agente della riscossione non è tenuto a notificare alcun provvedimento al debitore, poiché il venir meno del beneficio del termine opera automaticamente. Queste le risposte dell’agenzia delle Entrate a Telefisco ai quesiti in materia di rateazione. Alla luce della disciplina su ricordata, è stato pertanto chiesto alle Entrate se vi fossero margini per accogliere domande di rateazione in presenza di oggettive difficoltà finanziarie che non fossero tuttavia rappresentate dai criteri stabiliti nel Dm citato. La risposta è stata negativa, in quanto è stata rilevata la tassatività della casistica descritta nel provvedimento delle Finanze. Si pone a questo punto un problema di tutela dei diritti dei debitori che potrebbero trovarsi pregiudicati dal responso delle Entrate. Si pensi all’ipotesi in cui un operatore economico si trovi con un credito esigibile ma temporaneamente incagliato che determini un valore dell’indice di liquidità maggiore di 1. Si ritiene che l’unica strada percorribile sarà a questo punto l’impugnazione del diniego di rateazione davanti ai giudici tributari, se si tratta di debiti d’imposta.

Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sulla riscossione.

Secondo l’art. 19, comma 3, lett. a), del DPR n. 602/1973, “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive … il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”. Al verificarsi, pertanto, del presupposto della decadenza, quest’ultima, per espressa indicazione normativa, avviene in modo automatico e, quindi, non per effetto della notifica di uno specifico provvedimento, non previsto dalla legge.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=aZN9FPfDojw

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu