Dichiarazioni dei tributi locali: sì al ravvedimento oltre i 90 giorni. L’aututela tributaria diventa obbligatoria. Contenzioso tributario: nuove regole a efficacia differenziata. Prova della notifica pec, la ricevuta di consegna non basta.
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Dichiarazioni dei tributi locali: sì al ravvedimento oltre i 90 giorni.
Il ravvedimento per omessa dichiarazione nei tributi locali può essere effettuato anche oltre il termine breve di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Questo perché nel comparto in esame non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa l’importante e condivisibile precisazione offerta dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef in risposta a un quesito di Telefisco 2024.
L’aututela tributaria diventa obbligatoria.
La riforma dello statuto del contribuente rende obbligatoria, in talune fattispecie, l’esercizio da parte degli enti impositori dell’istituto dell’autotutela, facendo venir meno i principi cardine della sua facoltatività e discrezionalità. i nuovi articoli 10-quater e 10-quinquies hanno stabilito i casi in cui l’esercizio dell’istituto dell’autotutela è obbligatorio e quelli in cui è invece facoltativo. Il primo articolo prevede che l’amministrazione procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, in presenza della manifesta illegittimità dell’atto, nei casi specificatamente elencati dalla norma (errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, eccetera). Si tratta di alcune delle casistiche in precedenza contenute nel Dm 37/1997. Tuttavia, l’autotutela della precedente disciplina del 1994 era una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione finanziaria, da esercitare nel caso di sussistenza del presupposto dell’interesse pubblico e concreto all’eliminazione dell’atto originariamente illegittimo.
Contenzioso tributario: nuove regole a efficacia differenziata.
Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. n. 220/2023) è entrato in vigore dal 4 gennaio 2024. Tuttavia, le modifiche alla disciplina del processo producono effetti, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione a decorrere dal 5 gennaio 2024 e, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2024. Le nuove disposizioni in materia di processo tributario entrano in vigore dal 4 gennaio 2024, vale a dire dal giorno successivo alla pubblicazione del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 nella Gazzetta Ufficiale.
Prova della notifica pec, la ricevuta di consegna non basta.
L a prova della notifica pec non si può dare solo con la ricevuta di consegna. È quanto afferma la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa sentenza n. 225 del 22 dicembre 2023, depositata il 24 gennaio 2024, con cui un contribuente si è visto annullare l’avviso di intimazione impugnato. In primo luogo, la Corte di prime cure ha ribadito un principio di diritto ormai sposato anche dalla Cassazione a più riprese: la prova della notifica di un atto consegnato tramite pec, nel processo tributario, si rende solo telematicamente e depositando i file di accettazione e consegna nonché della ricevuta “Dati atto”.
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Il video
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Il podcast
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