Lo stop alle compensazioni non tocca le cartelle non notificate Notifica dell’atto impositivo con raccomandata Pro, rileva la data di consegna alle poste Tassa di soggiorno, la presentazione del conto giudiziale è a macchia di leopardo
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Lo stop alle compensazioni non tocca le cartelle non notificate
L’impugnazione diretta della cartella non notificata dovrebbe essere ammessa anche qualora al contribuente fosse impedita la compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24, alla luce delle ultime restrizioni della legge di Bilancio 2024. Questo perché si tratta pur sempre della perdita di un beneficio nei rapporti con pubbliche amministrazioni. La riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha ampliato i casi in cui non opera il divieto di impugnazione della cartella non notificata, conosciuta attraverso, ad esempio, la lettura dell’estratto di ruolo, oltre ad aver meglio precisato quelli già esistenti. Sono state aggiunte in particolare le ipotesi in cui il debitore possa eccepire pregiudizi rivenienti dalla elaborazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa nonché dalle procedure di concessione di finanziamenti. È rimasta invece inalterata la disposizione di carattere residuale che ammette la deroga in esame anche in tutti i casi in cui si potrebbe perdere un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. E proprio su quest’ultimo punto si innesta la restrizione disposta con la legge di Bilancio 2024, in vigore dal primo luglio.
Notifica dell’atto impositivo con raccomandata Pro, rileva la data di consegna alle poste
In tema di notificazione dell’atto impositivo operata mediante la posta raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data nella quale il mittente ha consegnato il plico/bolgetta a un ufficio locale e non quella successiva della consegna, curata da quest’ultimo, all’ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2024 n. 17448.
Tassa di soggiorno, la presentazione del conto giudiziale è a macchia di leopardo
Il Dl 34/2020 ha cambiato radicalmente il ruolo dei gestori delle strutture ricettive, che sono passati dallo svolgimento di compiti meramente strumentali all’esazione dell’imposta di soggiorno ad un ruolo attivo di responsabili del versamento del tributo. Una norma di interpretazione autentica (legge 215/2021, di conversione del Dl 146/2021) ha poi chiarito che il nuovo ruolo delle strutture ricettive si applica anche al periodo precedente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020. Queste novità hanno inciso profondamente sull’applicazione del tributo, ma è rimasto il dubbio sulla permanenza o meno della qualifica di agente contabile per le strutture ricettive, questione sulla quale dobbiamo registrare un contrasto tra le diverse sezioni regionali della Corte dei Conti. La questione non è puramente teorica ma ha risvolti concreti rilevanti, perché si tratta di stabilire se i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a presentare il conto giudiziale (modello 21), imponendo conseguentemente ai comuni un’attività di parifica dei conti giudiziali e il successivo invio alla Corte dei Conti tramite l’applicativo Sireco