Stampa & Tributi del 05 novembre 2024

Corte Conti, la via sbagliata dell’accentramento. Divieto di nova in appello. Comuni, via libera al prospetto Imu. Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti.

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

**

Corte Conti, la via sbagliata dell’accentramento.

di Ettore Jorio

Il ddl a firma di Tommaso Foti, rischia di neutralizzare l’efficacia dell’azione giurisdizionale: un effetto paralisi della Corte dei conti nell’esercitare il controllo sulla gestione delle risorse pubbliche. Sarebbero gravi gli effetti di questo emendamento, strumentale a sopprimere le procure territoriali, a centralizzare l’esercizio dell’azione erariale, a sterilizzare il regime della prescrizione, a gettare (anche qui) le basi per una separazione delle carriere. Non solo. Desta preoccupazione la riorganizzazione delle sezioni regionali e di quelle centrali, da perfezionare tramite accorpamenti, con il risultato di sottrarre ai territori presidi fondamentali di legalità. Si tratterebbe di un’evoluzione in senso contrario rispetto all’attuazione del regionalismo asimmetrico e dalla sua complicata messa a terra da parte delle Regioni che attrarrebbero a sé centinaia di funzioni amministrative.

Divieto di nova in appello.

Vige il divieto di nova nel giudizio di appello. Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte. È la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 5321/8 del 11 settembre 2024. Tuttavia la mera annotazione nel sistema interno è inidonea ad offrire la prova della notifica della cartella, in quanto non permette di rilevare come ed in che modo la notifica sia stata effettivamente operata. Al fine di superare tale carenza, l’appellante voleva produrre per la prima volta in appello la prova della notifica della cartella, ma questa è inammissibile

Comuni, via libera al prospetto Imu.

I comuni possono utilizzare l’applicazione informatica messa a punto del Dipartimento delle finanze del Mef per assolvere all’importante adempimento relativo all’approvazione delle aliquote Imu. Previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate dal decreto 6 settembre 2024, sarà possibile elaborare il “Prospetto” delle aliquote. A chiarirlo è un avviso apparso il 31 ottobre sul sito del Dipartimento delle finanze. Come anticipato nel comunicato stampa dello scorso 27 settembre, all’interno della sezione denominata “Gestione Imu” del Portale del federalismo fiscale, è ora resa disponibile l’applicazione informatica attraverso cui i comuni potranno elaborare e trasmettere il “Prospetto” per l’anno di imposta 2025 che formerà parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote.

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti.

La Sezione ha evidenziato che, in tema di TARSU, la nozione di “aree scoperte” di cui all’art. 62 del D.lgs. n. 507/1993 si riferisce a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione è composta e dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell’estensione, sicché è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. Ordinanza n. 25865 del 27/09/2024, il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della Legge n. 212/2000, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi. Riferimenti giurisprudenziali. Sentenza n. 25668 del 25/09/2024, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di Stampa invalidità dedotti in ricorso. Sentenza n. 25668 del 25/09/2024, la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell’insediamento produttivo “in misura esclusiva” di rifiuti speciali non esclude, né logicamente, né di fatto, la produzione nella medesima area ‘anche’ di rifiuti urbani ordinari (seppure in percentuale ridotta), rifiuti il cui smaltimento implica comunque dei costi per il servizio inteso nel suo complesso, mentre diversamente opinando e, quindi, ritenendo tali zone non soggette né a quota fissa né a quota variabile, tali rifiuti (non speciali) verrebbero smaltiti dal servizio comunale con costi generali che finirebbero per ricadere ingiustificatamente sugli altri utenti. Una simile lettura della normativa, a parere della Sezione, appare pienamente compatibile con il principio comunitario “chi inquina paga” (ribadito dall’art. 15 della direttiva) atteso che il diritto comunitario, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Sentenza n. 25520 del 24/09/2024,l’operatività della cause di riduzione o esenzione dall’imposta in ragione della produzione su ‘determinate’ superfici di ‘determinati’ rifiuti, costituendo deroga al principio di generale imponibilità delle aree detenute, non scaturisce dunque in maniera automatica, in base alla sola deduzione delle previste e corrispondenti situazioni di fatto, ma deve essere provata dal contribuente con riguardo sia alla natura dei rifiuti, sulla base dei formulari di identificazione dei rifiuti stessi e dell’altra documentazione idonea, sia alle specifiche superfici ed estensioni che, all’interno dell’insediamento produttivo, generano proprio questi rifiuti (in maniera esclusiva), nonché all’effettivo autosmaltimento mediante il loro affidamento ad operatori autorizzati terzi (MUD, contratti, fatture, bolle, ecc..). Sentenza n. 23530 del 02/09/2024, sussistente il divieto di immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sulla scorta della normativa vigente.Sentenza n. 23228 del 28/08/2024

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=lYpi0q2P0jY

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu