Autonomia differenziata delle regioni, la Consulta deposita la sentenza Imu, agevolazioni boomerang
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Autonomia differenziata delle regioni, la Consulta deposita la sentenza
La Corte costituzionale ha depositato oggi in Cancelleria la sentenza numero 192/2024 relativa alle questioni di costituzionalità sulla legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (la n. 86 del 2024), promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, con l’intervento ad opponendum di Veneto, Piemonte e Lombardia. Come anticipato in un comunicato ufficiale dello scorso 14 novembre, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge ma ha invece giudicato illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.Per la Corte la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela, secondo il principio di sussidiarietà. E allora l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
Imu, agevolazioni boomerang
U n aumento dei potenziali beneficiari delle agevolazioni Imu che, tuttavia, potrebbe portare a restrizioni regolamentari da parte dei comuni che limitino le stesse agevolazioni. Questo uno degli effetti derivanti dall’adozione del dm 7 luglio 2023, poi aggiornato con il recente decreto del ministero dell’economia del 6 settembre 2024, con cui vengono posti limiti ben specifici alla potestà regolamentare dei comuni in materia di differenziazione dell’imposizione Imu.il regolamento comunale rimane «centrale» per comprendere il corretto inquadramento Imu di un immobile detenuto da un ente non commerciale, fermo restando – come già scritto – che il regolamento medesimo non può derogare ad eventuali esenzioni legislative al riguardo (né tantomeno all’applicazione delle stesse sulla base della disposizione di interpretazione autentica prima rammentata). Peraltro, si ritiene che anche gli aspetti definitori dal punto di vista soggettivo possano avere una limitata autonomia interpretativa: se vi sono pochi dubbi sull’individuale dei soggetti che ancora oggi si avvalgono dell’acronimo Onlus, anche l’espressione «enti del terzo settore» deve (a parere di chi scrive) intendersi in senso tecnico, con ciò identificando tutti quei soggetti che (in aderenza alle previsioni del dlgs n. 117/2017)
Il video
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Il podcast
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