Stampa & Tributi del 05 Agosto 2024

Un nuovo regionalismo che aumenterà l’efficienza e ridurrà i divari territoriali. Notifica inesistente insanabile. Immobili in “D” ed “E”, serve la stima diretta. Idonea motivazione sui contributi consortili. Imposta di soggiorno, servono dati certi. Sgravio post ricorso, il comune paga le spese. Soccombenza virtuale per le spese di lite.

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Un nuovo regionalismo che aumenterà l’efficienza e ridurrà i divari territoriali

«Un nuovo regionalismo che aumenterà efficienza e ridurrà i divari territoriali». È questo l’obiettivo che Governo e Parlamento stanno perseguendo – nonostante il pregiudiziale e non argomentato dissenso dell’opposizione – con l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, sulla c.d. autonomia differenziata delle Regioni e, in particolare, con la legge di attuazione, la n. 86 del 2024, recentemente entrata in vigore. Sono, a mio avviso, del tutto infondate le critiche mosse dal prof. Franco Gallo nel suo articolo dedicato alla legge n. 86 e al rischio di aumento delle disuguaglianze, pubblicato sul «Sole 24 Ore del 1° agosto» (pag. 15). Il prof. Gallo dimentica di ricordare che dalla riforma del 2001 a oggi, il Titolo V della Costituzione – di cui è parte la disposizione sull’autonomia differenziata – attende tuttora una compiuta attuazione.

Notifica inesistente insanabile.

Non è ammessa la sanatoria della notifica inesistente di un atto processuale, affetta da una gravissima irregolarità, anche se la controparte si costituisce in giudizio. La notifica di un ricorso tramite Pec nel momento in cui non era ancora operativo il processo tributario telematico la rende inesistente e, quindi, insanabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 18424 del 5 luglio 2024. Per i giudici di piazza Cavour, “l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta”. Dunque, è inesistente la notifica del ricorso di primo grado, eseguito a mezzo Pec “in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento”.

Immobili in “D” ed “E”, serve la stima diretta

La determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Lo ha stabilito la sezione prima della Corte di giustizia tributaria Lombardia nella sentenza n. 1133/2024 (Presidente Vitiello Relatore Fichera) depositata in segreteria il 19 aprile scorso.

Idonea motivazione sui contributi consortili

E’ illegittima la cartella con cui si intimi il pagamento di contributi consortili senza motivazione in ordine ai presupposti della pretesa, laddove essa rappresenti il primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza del debito, del quale nulla gli era mai stato notificato dal consorzio ente impositore, soprattutto in ordine al beneficio apportato ai suoi fondi. Sono i canoni riconosciuti dalla CGT di I grado di Milano nella sentenza n. 156/2024, depositata lo scorso 16 gennaio.

Imposta di soggiorno, servono dati certi

L’accertamento del Comune sull’imposta di soggiorno basato sui dati forniti dalle Questure è inattendibile; questo dato, infatti, non tiene conto né delle notti di soggiorno effettive, né delle esenzioni d’imposta. Sono le conclusioni della sezione nona della Corte di giustizia di primo grado di Roma, che si leggono nella sentenza n. 9140/2024 depositata in segreteria il 9 luglio scorso.

Sgravio post ricorso, il comune paga le spese

L’ente comunale che annulli in via di autotutela il proprio accertamento, condividendo le ragioni del ricorrente, ma soltanto a fronte dell’avvenuto impulso di parte alla instaurazione del giudizio, è tenuto a rifondergli le spese di lite poiché restano prive di giustificazione le ragioni del ritardo con cui era stato emesso, solo nelle more del giudizio, tale provvedimento di discarico. Sono i canoni riconosciuti dalla CGT di I grado di Roma nella sentenza n. 9075/2024 (Presidente relatore Costantino Ferrara), depositata lo scorso 8 luglio.

Soccombenza virtuale per le spese di lite

Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; esaminando, quindi, la fondatezza delle prospettazioni iniziali, e prescindendo dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Lo ha stabilito la sezione seconda della Corte di giustizia di primo grado di Foggia con la sentenza n. 1242/2024, depositata in segreteria il 24 giugno scorso.

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Il video

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Il podcast

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