Beni da pignorare: operativa la convenzione tra Min Giustizia e Entrate.Il pignoramento dal conto.La «riforma» dei tributi locali attuativa della delega fiscale.Aree edificabili, il valore venale va individuato in base a tutti i parametri.Il canone figurativo non esenta dall’Imu gli immobili di proprietà del Demanio.
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Beni da pignorare: operativa la convenzione tra Min Giustizia e Entrate
Dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate che consente l’accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati dell’Agenzia, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale. Lo comunica il Ministero della Giustizia. In coerenza con l’articolo 492bis del Codice di procedura civile, prosegue la nota di Via Arenula, la farraginosa procedura di accesso alle banche dati è stata sostituita da un sistema decisamente più efficace. La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l’accesso alle banche dati telematiche.
Il pignoramento dal conto.
Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione sociale, per il tramite della sua Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici Nep (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali”Una mole di informazioni in più dovuta all’interoperabilità delle banche dati e anche una procedura più rapida per la raccolta del materiale patrimoniale e reddituale su cui potrà agire il giudice per il recupero del credito. Al momento l’utilizzo è ai fini di giustizia del codice di procedura civile e delle normative a esso collegato, ma nell’ottica della riforma della riscossione, è un test di prova di quel principio contenuto nella legge delega di riforma fiscale di maggiore capillarità di acquisizione delle informazioni sui creditori fino all’accesso dei conti correnti per poi procedere alle procedure esecutive anche in ambito della riscossione. L’accesso riguarda anche le informazioni finanziarie e dei conti correnti contenute nell’Archivio rapporti finanziari dell’Agenzia e alimentato dai flussi informativi delle banche.
La «riforma» dei tributi locali attuativa della delega fiscale
La bozza di decreto, attuativa della norma dell’articolo 13 della legge sopra citata, prevede alcuni interventi in materia, peraltro complessivamente poco incisivi e non risolutivi di molte questioni sorte in questi anni. In primo luogo sono previsti alcuni principi di carattere generale, che impongo agli enti locali di assicurare, nella disciplina dei propri tributi, la completa attuazione di quelli dettati dallo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) – per la verità sussistenti in larga parte da oltre 20 anni – e di osservare le disposizioni di cui ai Dlgs 472/1997-471/1997 (articolo 13) in materia di sanzioni tributarie (peraltro coperta da riserva di legge il cui rispetto era già cogente). Principi che “invitano” gli enti territoriali ad adottare iniziative in materia di collaborazione con il contribuente (dall’assistenza e consulenza giuridica, alla diffusione di informazioni tributarie, alla semplificazione degli adempimenti, al potenziamento degli istituti premiali degli adempimenti spontanei, alla compensazione e il rimborso dei crediti, eccetera).
Aree edificabili, il valore venale va individuato in base a tutti i parametri
Il valore venale di un area edificabile ai fini Ici/Imu va individuato in base a tutti i parametri tassativamente indicati dalla legge. La sola delibera o il regolamento del Comune non rappresenta un elemento sufficiente per individuare il valore per l’applicazione del tributo locale. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 27873/2023.
Il canone figurativo non esenta dall’Imu gli immobili di proprietà del Demanio
Pagano l’Imu i fabbricati e i terreni di proprietà dell’agenzia del Demanio non utilizzati direttamente per attività istituzionali proprie, anche qualora siano locati ad amministrazioni statali con il “canone figurativo”. Questo è l’importante assunto pronunciato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa con la sentenza n. 242/2023, che ha respinto il ricorso proposto dall’agenzia del Demanio contro un accertamento Imu emesso da un Comune. La sentenza dei giudici pisani consolida su 2 elementi rilevanti: 1. l’assoggettamento a Imu degli immobili posseduti dall’agenzia del Demanio qualora gli stessi non siano utilizzati direttamente dall’Agenzia stessa ma dati in uso ad altri soggetti previa corresponsione di un canone; 2. l’agenzia del Demanio è un ente pubblico economico del Mef, e come tale organo giuridicamente distinto rispetto ad altri ministeri e non facente propriamente parte dello “Stato” ai fini dell’imposta.
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Il video
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Il podcast
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