Stampa & Tributi del 04 Febbraio 2025

Enti, fisco amico senza condoni. Perequazione Tari, per la Corte conti lombarda si calcola anche sul non riscosso. Tari, il regolamento non può equiparare l’attività agrituristica a quella alberghiera. Uscita anche parziale dal servizio pubblico di raccolta dei rifuti. Imposta di soggiorno con sanzioni ridotte.

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Enti, fisco amico senza condoni.

Niente sanatorie tout court per i tributi locali ma accertamenti con adesione e avvisi bonari. Sarà questa la strada maestra che imboccherà il fisco locale nella nuova definizione dei rapporti con il contribuente basati sull’adempimento spontaneo, sulla compliance e sul contraddittorio. I comuni potranno proporre ai contribuenti accordi per definire le imposte dovute sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che successivamente, sempre che non venga presentato ricorso davanti al giudice tributario. Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, gli enti potranno inviare ai contribuenti comunicazioni per agevolare l’adempimento spontaneo. E in fase di contenzioso spazio alla definizione agevolate delle liti. Non solo. “Anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie digitali”, i comuni condivideranno con i cittadini “gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi, relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l’istituto del ravvedimento”. Largo quindi agli avvisi bonari per consentire la regolarizzazione dei versamenti tardivi, parziali e omessi previo pagamento di una sanzione ridotta.

Perequazione Tari, per la Corte conti lombarda si calcola anche sul non riscosso.

In sostanza, «dall’attuale disciplina discende (…) che l’Ente dovrà appostare in bilancio partite in entrata corrispondenti alla TARI da riscuotere e in uscita in relazione ai versamenti a Csea». Stante l’onere posto in capo al Comune, come stabilito dalla delibera Arera 386/2023, è di tutta evidenza che, per questa posta in entrata analogamente al resto dell’importo della Tari, occorre prevedere il riflesso sul bilancio dell’ente, non solo in termini di cassa per l’anticipazione finanziaria, ma anche di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). Anche contabilmente, quindi, «tali voci di costo aggiunto, a prescindere dalla loro natura e destinazione, non rappresentano un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a CSEA). Inoltre, le stesse componenti hanno una finalità assimilabile e sono dovute dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della TARI”. In sostanza le due componenti non sono “partite di giro, in quanto non rappresentano un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a CSEA)» La Sezione Lombardia, quindi, condivide appieno la linea tenuta da Arera,

Tari, il regolamento non può equiparare l’attività agrituristica a quella alberghiera.

È illegittimo, e va quindi annullato, il regolamento comunale per l’applicazione della Tari che equipara l’attività degli agriturismi a quella alberghiera, perché l’ordinamento giuridico ha differenziato le due fattispecie sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia sotto il profilo della disciplina del settore turistico. È quanto affermato dal Tar Campania, sezione VIII, con la sentenza n. 171/2025.

Uscita anche parziale dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

Cambia la norma che disciplina la riduzione per le utenze non domestiche che decidono di non avvalersi più del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, con una modifica che per la verità crea probabilmente più confusione che altro. Prima della novella le utenze non domestiche potevano abbandonare il servizio pubblico, recuperando autonomamente tutti i propri rifiuti urbani prodotti, con comunicazione, vincolante per 2 anni, da presentare entro il 30 giugno dell’anno precedente, mentre, pur rimanendo servite dal servizio pubblico, potevano conferire anche solo una frazione di rifiuti urbani ad altri operatori, avviandoli al riciclo, senza però che fosse prevista dalla norma del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013 alcuna comunicazione preventiva vincolante (salvo previsione del regolamento comunale). Oggi invece anche l’uscita parziale sembrerebbe ricadere nell’obbligo di comunicazione preventiva, con applicazione del vincolo biennale. Insomma, una confusione che sarebbe stato meglio evitare.

Imposta di soggiorno con sanzioni ridotte.

P otenziamento delle attività di riscossione, riforma delle sanzioni, miglioramento del rapporto con i contribuenti, ma anche semplificazione degli accertamenti: queste le anticipazioni sui principi del decreto attuativo della riforma tributaria dedicato alla riscossione degli enti locali attualmente in progress. Uno dei cardini della riforma fiscale Leo è il contraddittorio, introdotto fra i principi generali dell’ordinamento tributario con l’art. 6-bis nello Statuto del Contribuente, secondo il quale tutti gli atti, salvo quelli automatizzati, sono preceduti a pena di annullabilità da un contraddittorio “informato ed effettivo”. Una fase preliminare molto importante nel dialogo con il contribuente e per la deflazione del contenzioso, che viene finalmente recepita in modo organico nella riscossione degli enti locali con il nuovo decreto legislativo attuativo della delega fiscale, nell’attuale versione oggetto di confronto preliminare fra Mef, Agenzia Entrate, Anci ed Upi. Sulla carta, già alcune amministrazioni avevano riconosciuto valore al contraddittorio anche nel mondo dei tributi locali attraverso questionari e inviti alla compliance, ad esempio Roma Capitale. La norma proposta consentirà agli enti territoriali di introdurre istituti che favoriscano l’adempimento spontaneo del contribuente, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni definiti da ciascun ente. Al fine di affinare l’attività di riscossione, sarà previsto anche per i comuni l’invio al contribuente di lettere di compliance su tributi locali, per consentire al contribuente di chiarire o regolarizzare l’eventuale errore prima che l’ente territoriale notifichi un avviso di accertamento esecutivo; o di avvisi bonari. Non manca nella bozza di dlgs una semplificazione anche per gli accertamenti, prevedendo ora l’onere di informazione nei confronti del debitore solo nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata è diverso da quello che ha emesso l’atto esecutivo.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=MHnqbxGubz0

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu